Articolo 7 - Esclusioni

1. Non sono soggetti alla TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso a cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di inutilizzabilità, anche per circostanze sopravvenute nel corso dell’anno indicate nella denuncia originaria, di variazione o di cessazione, con allegata idonea documentazione, quali:
a) centrali termiche e locali riservati stabilmente ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana;
b) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti qualora utilizzata dai medesimi, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, ferma restando l’imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
c) locali ed aree non utilizzati e non predisposti all’uso a condizione che lo stato di non utilizzo sia comprovato da idonea documentazione. Si considerano non predisposti all’uso i locali e le aree privi di mobili e suppellettili e non allacciati ai servizi a rete (gas, acqua, luce);
d) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell’alloggio o dell’immobile;
e) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie, cantine e simili limitatamente alla parte dei locali di altezza non superiore a 1,5 metri;
f) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
g) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
h) i locali destinati all’esercizio pubblico delle funzioni di culto, con esclusione in ogni caso degli eventuali annessi locali ad uso abitativo o ad usi diversi da quello di culto in senso stretto;
i) locali ed aree compresi nelle aree cimiteriali.
2. Le circostanze sopra elencate devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti.
3. Non sono inoltre soggetti alla TARI i locali e le aree per i quali l’esclusione sia prevista da norme di Legge vigenti.
4. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente
5. Qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata applicando alla superficie su cui l’attività è svolta le seguenti percentuali distinte per tipologia di attività economiche:

Tipologia di attività % di riduzione della superficie promiscua
Ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici, laboratori di analisi 40%
Officine per riparazioni auto, moto e macchine agricole , elettrauto 60%
Panifici, pasticcerie e macellerie 50%
Cantine vinicole e caseifici 50%
Autocarrozzerie e falegnamerie e verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie 60%
Officine di carpenteria metallica, impiantistica e settore edilizia 50%
Tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie e tipolitografie 50%
Laboratori fotografici ed eliografie 40%
Allestimenti pubblicitari, insegne luminose, materie plastiche, vetroresine 10%
Lavanderie e tintorie 50%
Strutture ospedaliere-sanitarie, istituti di cura, pubblici e privati 20%
Distributori di carburante 60%
Gommisti 80%
Acconciatori, estetisti 50%

Ove la produzione di rifiuti speciali a cui è correlata la riduzione non rientri tra le attività ricomprese nell'elenco, l'agevolazione è accordata nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più similare sotto l’aspetto della potenziale produttività quali quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.
6. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, distinguendone la destinazione d’uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
b) comunicare entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell’anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

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