1. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta, ad eccezione degli immobili classificati nel gruppo catastale D, gravati da una quota dell’IMU di spettanza statale, possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria, anche limitatamente a determinate aree del territorio comunale.
2. Con riguardo all’imu dovuta dal soggetto passivo per gli immobili acquistati in successione, laddove l’accettazione dell’eredità sia intervenuta entro il primo semestre dell’anno, il versamento in acconto potrà essere effettuato entro il termine di versamento previsto per il saldo d'imposta. Se, invece, l’accettazione dell’eredità interviene nel secondo semestre, il versamento del saldo potrà essere effettuato entro il termine previsto per l'acconto d'imposta relativo all'anno successivo. Oltre al versamento dell’anno in cui è avvenuta dell’accettazione, dovrà essere effettuato anche il versamento relativamente al periodo dalla morte del de cuius sino all’anno di accettazione.
3. Alle medesime scadenze di cui ai commi precedenti, l’erede provvede al versamento delle somme dallo stesso dovute per i debiti del de cuius, sempreché non gli siano già state richieste con la notifica dell’avviso di accertamento.