Articolo 18 - Gestione e compiti del funzionario responsabile

1. Le attività di liquidazione, accertamento, riscossione (anche coattiva) riferiti al presente regolamento sono affidate dal Comune di Ancona ad una società di capitali a partecipazione interamente pubblica, ai sensi dell’articolo 52, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e dell’articolo 113 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, come previsto dal Regolamento generale delle entrate del Comune di Ancona e dal contratto di servizio 
2. La società di cui al comma precedente è il soggetto gestore del tributo, e ad essa sono attribuibili le funzioni ed i poteri per l’esercizio delle attività di gestione del medesimo tributo.
3. La società incaricata cura l’incasso e la rendicontazione al Comune dell’entrate in questione, sulla base del contratto di servizio, il quale fissa nei termini di legge ed ove non sia necessario, ogni modalità o termine dell’attività affidata, che non sia già stabilita dalla legge, dal regolamento, o da altre norme rilevanti.
4. Il soggetto gestore provvede alla designazione di un funzionario a cui sono attributi le funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo
5. Al funzionario responsabile designato quale responsabile del tributo sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, le richieste, gli avvisi, le ingiunzioni e dispone i rimborsi; cura altresì tutte le operazioni utili alla acquisizione delle entrate, comprese le attività istruttorie, di controllo e verifica, liquidazione, accertamento, eroga le sanzioni amministrative secondo quanto disposto dalle norme legislative nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
6. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile, e per esso gli uffici incaricati, può:
a) inviare questionari al contribuente;
b) richiedere dati e notizie, anche in forma massiva, ad uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti;
c) richiedere l’esibizione di documenti atti ad accertare la decorrenza di utilizzo dei locali (contratti di locazione, affitto, scritture private ecc);
d) richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria ai conduttori, agli occupanti, ai proprietari dei locali e/o delle aree e ad eventuali terzi;
e) accedere alle banche dati di altri Enti nelle forme previste da eventuali appositi accordi o convezioni attivate con soggetti pubblici e privati;
f) richiedere all’amministratore del condominio ed al soggetto gestore di servizi comuni in centri commerciali integrati o locali in multiproprietà la trasmissione di:
- copia del registro di anagrafe condominiale d cui all’articolo 1130 c.c. corredato dal numero degli occupanti e detentori delle singole unità immobiliari ed aree del condominio C 
- l’elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del centro commerciale integrato o del complesso in multiproprietà.
7. L’utente è tenuto a produrre la documentazione e/o le informazioni entro il termine indicato nell’atto di richiesta. In caso di mancata collaborazione o di risposte non veritiere si applicano le sanzioni di cui all’articolo 20, comma 2, del presente regolamento.