1. L’Ente procede all’attività di accertamento entro il termine di decadenza quinquennale, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge n. 160/2019 e alla legge n. 296/2006, oltreché delle disposizioni regolamentari.
2. Gli avvisi di accertamento acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dell’ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.
3. Gli avvisi di accertamento esecutivi devono contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, l’indicazione del soggetto deputato alla riscossione, nonché l’indicazione dell'applicazione, nei casi di tempestiva proposizione del ricorso, delle disposizioni di cui all’articolo19 del D. Lgs. n. 472/1997.
4. L’avviso di accertamento esecutivo è sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo; l’atto può essere firmato con firma autografa che può essere sostituita dall’indicazione a stampa ai sensi dell’articolo 1, comma 87, della legge 549/1995 ovvero con firma digitale, secondo le modalità di cui al D.Lgs. n. 82/2005 e del D.Lgs. n. 217/2017.
5. Il contribuente che si trova in una temporanea situazione di difficoltà economica può chiedere una rateazione del pagamento delle somme dovute nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento generale delle entrate tributarie in materia di rateazione.