Articolo 25 - Altre agevolazioni (modificato con Del.Cons.n.65 del 27/07/2026)

1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, il tributo relativamente alle utenze domestiche è ridotto in base alla dichiarazione ISEE, a condizione che il soggetto passivo sia residente nel Comune di Ancona con le seguenti modalità:
- riduzione del 70% da 0 a 5.000;
- riduzione del 50% da 5.001 a 10.000;
- riduzione del 25% da 10.001 a 20.000;
- riduzione del 10% da 20.001 a 25.000.
2. La riduzione si applica esclusivamente per l’abitazione dove il soggetto passivo possiede la residenza anagrafica.
3. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell’interessato e devono essere dichiarate annualmente su apposito modello predisposto dall’ufficio entro la data del 30 settembre.
4. In caso di violazione amministrativa accertata e ripetuta per motivi inerenti le modalità di smaltimento dei rifiuti, il soggetto accertato decade dalla riduzione per l’intero anno.
5. Ulteriori riduzioni possono essere stabilite entro l’atto di approvazione del preventivo e devono trovare finanziamento in apposite poste del bilancio comunale.
6. Il Comune di Ancona riconosce le agevolazioni tariffarie previste dall’art. 57-bis, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 (“bonus sociale per i rifiuti”), il cui ambito di applicazione, i beneficiari, la quantificazione, la copertura finanziaria e le modalità attuative dell’agevolazione sono disciplinati dal D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24 e dalle deliberazioni ARERA n. 133/2025/R/RIF, confermata dalla deliberazione n. 176/2025/R/RIF, n. 355/2025/R/RIF e dal Testo Unico Bonus Rifiuti (TUBR), Allegato A, come successivamente modificato e integrato dalla deliberazione n. 123/2026/R/RIF. Eventuali successive modificazioni delle richiamate disposizioni normative e regolatorie si intendono automaticamente recepite dal presente regolamento.

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