Art. 11 bis - Criteri di ammissione al beneficio della rateizzazione (modificato con Del.Cons.n.106 del 20/02/2025)

1. Il provvedimento di rateizzazione ha natura eccezionale e può essere concesso, su richiesta del contribuente, che si trova in temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria.
2. Il carico di tributi arretrati di cui si chiede la rateizzazione, comprensivo di oneri e spese è ripartito, di norma, in rate mensili di pari importo non inferiori ad euro 50,00, nei seguenti limiti:
- da € 0,00 a € 500,00 fino ad un massimo di 3 rate mensili;
- da € 500,01 a € 2.500,00 fino ad un massimo di 6 rate mensili;
- da € 2.500,01 a € 5.000,00 fino ad un massimo di 18 rate mensili;
- da € 5.000,01 a € 20.000,00 fino ad un massimo di 36 rate mensili;
- oltre € 20.000,01, fino ad un massimo di 60 rate mensili.
Se l’importo è superiore a 10.000 euro, la concessione della rateazione sarà subordinata alla valutazione della morosità pregressa e della condotta del contribuente.
Sulla base degli esiti della predetta istruttoria, la concessione della rateazione, in presenza di importi superiori a 10.000 euro, potrà essere subordinata alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fidejussione bancaria che copra l’importo totale comprensivo degli interessi ed avente scadenza un anno dopo la scadenza dell’ultima rata.
3. È possibile chiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti, purché tutti attinenti al medesimo tributo e della medesima tipologia (es. più avvisi di accertamento); in tal caso le soglie d’importo di cui al comma 2 si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti di cui si chiede la dilazione.
Nel caso in cui gli atti siano relativi a tributi diversi, il contribuente dovrà presentare, per ciascun tributo, distinte domande di rateizzazione.
4. Nel caso in cui il contribuente abbia in corso altre rateizzazioni concesse ai sensi del presente Regolamento, ai fini della sola garanzia, il limite di cui al comma 2 deve essere valutato tenendo conto anche del debito residuo ancora da estinguere.