La base imponibile IMU è ridotta del 50% per le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo purché siano rispettate le seguenti prescrizioni:
Tutte le condizioni sopra riportate devono considerarsi necessarie ai fini del riconoscimento dell’agevolazione in oggetto. Il venir meno di una sola di esse determina la perdita dell’agevolazione stessa.
Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori.
Si precisa che nel caso in cui venga concesso in comodato l’immobile unitamente alla pertinenza a quest’ultima si applicherà lo stesso trattamento di favore previsto per la cosa principale nei limiti comunque fissati dal comma 2 dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, in base al quale per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.
Per maggiori informazioni in merito alle abitazioni concesse in comodato è possibile consultare le FAQ del Ministero.