COME DETERMINARE L'IMPOSTA

La base imponibile dell’IMU è il valore degli immobili. Il valore immobiliare si calcola in modi diversi, a seconda del tipo di immobili.

Per i fabbricati, la base imponibile è costituita da un valore convenzionale che si ottiene moltiplicando la rendita iscritta in catasto, da rivalutare del 5% (moltiplicatore 1,05 ai sensi dell'art.3, c. 48, L. 23/12/1996 n. 662), per i seguenti coefficienti IMU:

Gruppo e categoria catastale

COEFFICIENTE IMU

Gruppo catastale A e categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10

                 160

Gruppo catastale B e nelle cat. catastali C/3, C/4 e C/5

                 140

Gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5

                  65

Categorie catastali A/10 e D/5

                  80

Categoria catastale C/1

                  55

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell’art. 7 del D.L. 333/1992. In caso di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25% ai sensi dell’art. 3, comma 51, della L. 662/1996, un moltiplicatore pari a 135.

Per le aree edificabili, la base imponibile è data dal “valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione”, o a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici.

L’IMU è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso, computando per intero il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.