Chi omette o ritarda il versamento dell’imposta è soggetto alla sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato (art. 13 d.lgs. 471/1997 e ss.mm.ii.) fino al 31/08/2024. A seguito dell’art.2 D.Lgs. n. 87/2024 dal 01/09/2024 la sanzione viene ridotta al 25%.
Per non incorrere in queste sanzioni, in caso di omesso, parziale o tardivo versamento dell’IMU i contribuenti potranno spontaneamente decidere di mettersi in regola, utilizzando lo strumento del “ravvedimento operoso”.
Non è possibile avvalersi del ravvedimento nei casi in cui la violazione sia già stata constatata, ovvero siano iniziati accessi, ispezioni o altre attività di verifica delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza (questionari o accertamenti già notificati).
La regolarizzazione dell’omesso, parziale o tardivo versamento può essere effettuata, secondo quanto stabilito dall’art. 13, d.lgs. n. 472/97, con il versamento contestuale di:
Nei riquadri sottostanti vengono evidenziate le 6 tipologie di ravvedimento in caso di omesso, parziale o tardivo pagamento IMU
Fino al 31/08/2024
RAVVEDIMENTO OPEROSO PER OMESSO / PARZIALE O TARDIVO VERSAMENTO IMU |
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Tipi di ravvedimenti |
Modalità ravvedimento |
Sanzioni |
Interessi |
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RAVVEDIMENTO SPRINT |
Versamento entro 14 giorni dalla scadenza |
0,1% per ogni giorno di ritardo |
calcolati a giorni, per i giorni di ritardo (solo sul tributo) |
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RAVVEDIMENTO BREVE |
Versamento tra il 15° ed il 30° giorno dalla scadenza |
1,50% (= 1/10 del 15%) |
calcolati a giorni, per i giorni di ritardo (solo sul tributo) |
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RAVVEDIMENTO INTERMEDIO |
Versamento tra il 31° ed il 90° giorno dalla scadenza |
1,67% (= 1/9 del 15%) |
calcolati a giorni, per i giorni di ritardo (solo sul tributo) |
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RAVVEDIMENTO ORDINARIO |
Versamento oltre il 90° giorno dalla scadenza ed entro il termine per la presentazione della dichiarazione |
3,75% (= 1/8 del 30%) |
calcolati a giorni, per i giorni di ritardo (solo sul tributo) |
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RAVVEDIMENTO ULTRANNUALE |
Versamento entro il termine per la presentazione della dichiarazione successiva IMU ed entro 2 anni dal medesimo termine |
4,28% (= 1/7 del 30%) |
calcolati a giorni, per i giorni di ritardo (solo sul tributo) |
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RAVVEDIMENTO LUNGO |
Versamento oltre i 2 anni dal termine della presentazione della dichiarazione IMU e fino a 5 anni dal medesimo termine
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5,00% (= 1/6 del 30%) |
calcolati a giorni, per i giorni di ritardo (solo sul tributo) |
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Dal 01/09/2024
RAVVEDIMENTO OPEROSO PER OMESSO / PARZIALE O TARDIVO VERSAMENTO IMU |
||||
Tipi di ravvedimenti |
Modalità ravvedimento |
Sanzioni |
Interessi |
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RAVVEDIMENTO SPRINT |
Versamento entro 14 giorni dalla scadenza |
0,083% per ogni giorno di ritardo |
calcolati a giorni, per i giorni di ritardo (solo sul tributo) |
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RAVVEDIMENTO BREVE |
Versamento tra il 15° ed il 30° giorno dalla scadenza |
1,25% (= 1/10 del 15%) |
calcolati a giorni, per i giorni di ritardo (solo sul tributo) |
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RAVVEDIMENTO INTERMEDIO |
Versamento tra il 31° ed il 90° giorno dalla scadenza |
1,39% (= 1/9 del 15%) |
calcolati a giorni, per i giorni di ritardo (solo sul tributo) |
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RAVVEDIMENTO ORDINARIO |
Versamento oltre il 90° giorno dalla scadenza ed entro il termine per la presentazione della dichiarazione |
3,125% (= 1/8 del 30%) |
calcolati a giorni, per i giorni di ritardo (solo sul tributo) |
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RAVVEDIMENTO ULTRANNUALE/LUNGO |
Versamento entro il termine per la presentazione della dichiarazione successiva IMU ed oltre 2 anni dal medesimo termine |
3,57% (= 1/7 del 30%) |
calcolati a giorni, per i giorni di ritardo (solo sul tributo) |
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Come si evince dalle tabelle sopra riportate, l’importo della sanzione dovuta a titolo di ravvedimento varia in funzione dei giorni trascorsi tra la scadenza prevista per il versamento dell’IMU e la data della regolarizzazione.
Quanto agli interessi, la formula da applicare per il loro calcolo è la seguente:
(imposta non versata x tasso legale x numero dei giorni di ritardo) / 36.500 |
Di seguito si riporta il prospetto di riepilogo dei tassi legali di interesse:
Data inizio |
Data fine |
Tasso legale di interesse (%) |
Riferimenti normativi |
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01/01/2015 |
31/12/2015 |
0,50% |
Dm Economia 11/12/2014 |
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01/01/2016 |
31/12/2016 |
0,20% |
Dm Economia 11/12/2015 |
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01/01/2017 |
31/12/2017 |
0,10% |
Dm Economia 07/12/2016 |
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01/01/2018 |
31/12/2018 |
0,30% |
Dm Economia 13/12/2017 |
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01/01/2019 |
31/12/2019 |
0,80% |
Dm Economia 12/12/2018 |
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01/01/2020 |
31/12/2020 |
0,05% |
Dm Economia 12/12/2019 |
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01/01/2021 |
31/12/2021 |
0,01% |
Dm Economia 11/12/2020 |
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01/01/2022 |
31/12/2022 |
1,25% |
Dm Economia 13/12/2021 |
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01/01/2023 |
31/12/2023 |
5,00% |
Dm Economia 13/12/2022 |
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01/01/2024 |
31/12/2024 |
2,50% |
Dm Economia 29/11/2023 |
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01/01/2025 |
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2,00% |
Dm Economia 10/12/2024 |
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Il versamento del ravvedimento operoso nei casi di omesso, tardivo o insufficiente versamento delle somme dovute deve avvenire tramite modello F24 (o apposito bollettino di conto corrente), barrando la casella relativa a “ravvedimento operoso” e indicando l’importo totale comprensivo dell’imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi.
Con lo stesso strumento messo a disposizione per il calcolo dell’IMU è possibile automaticamente calcolare le maggiorazioni dovute per i versamenti tardivi e/o insufficienti. Il contribuente potrà quindi stampare il modello F24 predisposto dal programma “ CALCOLO IMU ”, che effettua il calcolo in automatico, comprensivo delle maggiorazioni dovute a titolo di ravvedimento operoso, e pagarlo presso gli sportelli bancari/postali.