RAVVEDIMENTO OPEROSO

Chi omette o ritarda il versamento dell’imposta è soggetto alla sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato (art. 13 d.lgs. 471/1997 e ss.mm.ii.).

Per non incorrere in queste sanzioni, in caso di omesso, parziale o tardivo versamento dell’IMU i contribuenti potranno spontaneamente decidere di mettersi in regola, utilizzando lo strumento del “ravvedimento operoso”.

Non è possibile avvalersi del ravvedimento nei casi in cui la violazione sia già stata constatata, ovvero siano iniziati accessi, ispezioni o altre attività di verifica delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza (questionari o accertamenti già notificati).

La regolarizzazione dell’omesso, parziale o tardivo versamento può essere effettuata, secondo quanto stabilito dall’art. 13, d.lgs. n. 472/97, con il versamento contestuale di:

  • importo dovuto a titolo d’imposta;
  • sanzione amministrativa nella misura ridotta;
  • interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno

Nel riquadro sottostante vengono evidenziate le 6 tipologie di ravvedimento in caso di omesso, parziale o tardivo pagamento IMU:

RAVVEDIMENTO OPEROSO PER OMESSO / PARZIALE O TARDIVO VERSAMENTO IMU

Tipi di ravvedimenti

Modalità ravvedimento

Sanzioni

Interessi

 

RAVVEDIMENTO SPRINT

Versamento entro 14 giorni dalla scadenza

0,1% per ogni giorno   di ritardo

calcolati a giorni, per i giorni di ritardo (solo sul tributo)

 

RAVVEDIMENTO BREVE

Versamento tra il 15° ed il 30° giorno dalla scadenza

1,50%

(= 1/10 del 15%)

calcolati a giorni, per i giorni di ritardo (solo sul tributo)

 

RAVVEDIMENTO INTERMEDIO

Versamento tra il 31° ed il 90° giorno dalla scadenza

1,67%

(= 1/9 del 15%)

calcolati a giorni, per i giorni di ritardo (solo sul tributo)

 

RAVVEDIMENTO ORDINARIO

Versamento oltre il 90° giorno dalla scadenza ed entro il termine per la presentazione della dichiarazione

3,75%

(= 1/8 del 30%)

calcolati a giorni, per i giorni di ritardo (solo sul tributo)

 

RAVVEDIMENTO ULTRANNUALE

Versamento entro il termine per la presentazione della dichiarazione successiva IMU ed entro 2 anni dal medesimo termine

4,28%

(= 1/7 del 30%)

calcolati a giorni, per i giorni di ritardo (solo sul tributo)

 

RAVVEDIMENTO LUNGO

Versamento oltre i 2 anni dal termine della presentazione della dichiarazione IMU e fino a 5 anni dal medesimo termine

5,00%

(= 1/6 del 30%)

calcolati a giorni, per i giorni di ritardo (solo sul tributo)

 

Come si evince dalla tabella sopra riportata, l’importo della sanzione dovuta a titolo di ravvedimento varia in funzione dei giorni trascorsi tra la scadenza prevista per il versamento dell’IMU e la data della regolarizzazione.

Quanto agli interessi, la formula da applicare per il loro calcolo è la seguente:

(imposta non versata x tasso legale x numero dei giorni di ritardo) / 36.500

Di seguito si riporta il prospetto di riepilogo dei tassi legali di interesse:

Data inizio

Data fine

Tasso legale di interesse (%)

Riferimenti normativi

01/01/2016

31/12/2016

0,20%

Dm Economia 11/12/2015

01/01/2017

31/12/2017

0,10%

Dm Economia 07/12/2016

01/01/2018

31/12/2018

0,30%

Dm Economia 13/12/2017

01/01/2019

31/12/2019

0,80%

Dm Economia 12/12/2018

01/01/2020

31/12/2020

0,05%

Dm Economia 12/12/2019

01/01/2021

31/12/2021

0,01%

Dm Economia 11/12/2020

01/01/2022

 

1,25%

Dm Economia 13/12/2021

Il versamento del ravvedimento operoso nei casi di omesso, tardivo o insufficiente versamento delle somme dovute deve avvenire tramite modello F24 (o apposito bollettino di conto corrente), barrando la casella relativa a “ravvedimento operoso” e indicando l’importo totale comprensivo dell’imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi.

Con lo stesso strumento messo a disposizione per il calcolo dell’IMU è possibile automaticamente calcolare le maggiorazioni dovute per i versamenti tardivi e/o insufficienti. Il contribuente potrà quindi stampare il modello F24 predisposto dal programma “ CALCOLO IMU ”, che effettua il calcolo in automatico, comprensivo delle maggiorazioni dovute a titolo di ravvedimento operoso, e pagarlo presso gli sportelli bancari/postali.