PROCEDURE CAUTELARI

Rientrano nell’ambito delle procedure cautelari, così denominate in quanto finalizzate a garantire il credito per cui si procede con i beni del debitore prima di sottoporli, se necessario, ad eventuale pignoramento, l’iscrizione del fermo di beni mobili registrati e l’iscrizione ipotecaria su beni immobili disciplinate, rispettivamente, dall’art. 86 e dall’art. 77, del D.P.R. n. 602/1973.

Per entrambe le procedure, si precisa che non è necessario che il relativo avvio sia preceduto dalla preventiva notifica dell’avviso di intimazione di cui all’art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973, nel caso in cui si decorso più di un anno dalla notifica dell’atto (avviso di accertamento esecutivo o ingiunzione fiscale).

Pertanto, decorsi 60 giorni dalla data di notifica dell’avviso di accertamento esecutivo o dell’ingiunzione fiscale, Ancona Entrate può legittimamente avviare le procedure di fermo di beni mobili registrati o iscrizioni ipotecarie, senza dover preliminarmente notificare, qualora sia decorso un anno dalla notifica dell’avviso di accertamento esecutivo o dell’ingiunzione fiscale, l’avviso di intimazione.

Sia per l’iscrizione del fermo di beni mobili registrati che per l’iscrizione ipotecaria su beni immobili Ancona Entrate notifica al contribuente apposite comunicazioni preventive – cosiddetti “preavvisi”.