ISCRIZIONE IPOTECARIA

L’art. 77 del DPR n. 602/1973 stabilisce che, decorso inutilmente il termine di 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento esecutivo o dell’ingiunzione fiscale, Ancona Entrate può, nel caso in cui l’importo complessivo del credito per cui si sta procedendo non sia inferiore complessivamente ad € 20.000, iscrivere ipoteca sui beni immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio del credito stesso.

A tal riguardo, ai sensi dell’art. 77, comma 2-bis, del DPR n. 602/1973, prima di procedere con l’iscrizione ipotecaria Ancona Entrate deve notificare al debitore intestatario dell’immobile una comunicazione preventiva (c.d. “preavviso ipoteca”) contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di 30 giorni procederà all’iscrizione ipotecaria.

Elementi significativi contenuti nel preavviso di ipoteca sono:

  • l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del preavviso stesso, si procederà ad iscrivere ipoteca, per un importo pari al doppio dell’importo complessivo del credito per cui si procede;
  • le informazioni in ordine ai termini, alle modalità e all’autorità competente per il ricorso;
  • le istruzioni per il pagamento;
  • le richieste informazioni;
  • l’informativa sul trattamento dei dati personali;
  • il dettaglio degli addebiti.

In considerazione poi della rilevanza degli effetti che tale misura determina per i soggetti destinatari, Ancona Entrate, dopo aver finalizzato la misura cautelare, trasmette tramite Raccomandata A/R al debitore anche una specifica comunicazione per informarlo dell’avvenuta iscrizione ipotecaria (c.d. “comunicazione di iscrizione ipotecaria”).

Elementi significativi contenuti nella comunicazione di iscrizione ipotecaria sono:

  • le informazioni di dettaglio relativi ai beni immobili sottoposti ad ipoteca con l’evidenza del riferimento della nota di iscrizione presso il Servizio di pubblicità immobiliare dell’Agenzia delle Entrate;
  • un prospetto contenente il dettaglio delle somme da pagare;
  • le informazioni di carattere generale in ordine alle diverse modalità per effettuare il pagamento oppure per rateizzazione le somme dovute o presentare dichiarazione ai sensi della Legge n. n. 228/2012;
  • il termine e l’organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere in caso di impugnazione.

Entrambi i documenti, trattandosi di atti notificati, rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 1, commi da 537 a 543, della Legge n. 228/2012.

Ancona Entrate può iscrivere ipoteca anche al solo fine di assicurare la tutela del credito per cui si procede e, quindi, la stessa ipoteca è attivabile in modo assolutamente indipendente e svincolato dalla possibilità o meno di dare successivamente corso all’espropriazione immobiliare, anche al solo scopo di impedire che siano pregiudicate le ragioni creditorie degli enti impositori per i quali Ancona Entrate procede oltre che al fine di assicurare il diritto di prelazione sul ricavato della vendita conseguente all’eventuale espropriazione promossa successivamente da altri.

Ai sensi dell’art. 76, comma 1, lett. b), del DPR n. 602/1973, ai fini della successiva espropriazione immobiliare, nei casi diversi da quello di cui alla a) dello stesso art. 76, comma 1, Ancona Entrate deve necessariamente iscrivere l’ipoteca e attendere che siano inutilmente decorsi 6 mesi dall’iscrizione stessa.

L’ipoteca si iscrive presso le competenti strutture territoriali dell’Agenzia delle Entrate della circoscrizione in cui è ubicato l’immobile (art. 2827 c.c.) e, se la misura cautelare colpisce più beni situati in circoscrizioni diverse, è necessario operare iscrizioni distinte per ciascun Ufficio competente.

Al fine di ottenere l’iscrizione, Ancona Entrate deve presentare la nota di iscrizione ipotecaria e il titolo costitutivo, ossia l’atto che dà diritto all’iscrizione (art. 2839 c.c.).

Inibizione all’avvio della procedura di iscrizione

Non consentono l’iscrizione dell’ipoteca, trattandosi di eventi verificatisi o riscontrati dopo la notifica del preavviso di ipoteca, ma prima dell’iscrizione della misura:

  1. il pagamento integrale del debito oggetto del preavviso di ipoteca, nonché il pagamento parziale che riduce il debito complessivo per cui si procede al di sotto del limite previsto dall’art. 77;
  2. lo sgravio totale per indebito delle somme richieste con il preavviso di ipoteca ovvero l’annullamento delle stesse per effetto di specifiche previsioni normative, nonché lo sgravio parziale per indebito qualora l’importo si riduca al di sotto del limite previsto dall’art. 77 del DPR n. 602/1973;
  3. la presenza di un provvedimento di sospensione totale, amministrativo o giurisdizionale del debito oggetto del preavviso di ipoteca, ovvero parziale, ma tale da ridurre lo stesso debito al di sotto del limite di 20.000 euro;
  4. la sospensione della riscossione per effetto della presentazione, da parte del debitore, della dichiarazione di cui all’art. 1, commi 537 ss., della legge n. 228/2012 (cd. “sospensione legale”);
  5. la presentazione dell’istanza di rateizzazione ex art. 19 DPR n. 602/1973, a meno che, in presenza di un’ipoteca precedentemente iscritta su un altro immobile, non sia preventivamente concordato con il debitore di procedere comunque all’avvio, ai fini della sostituzione del bene gravato dalla misura cautelare. Successivamente alla presentazione dell’istanza, l’avvio della procedura continua ad essere inibito in caso di relativo accoglimento, fintanto che il debitore non decada, successivamente, dal beneficio;
  6. l’integrale e tempestivo versamento delle rate tempo per tempo in scadenza dei piani di pagamento emessi da Ancona Entrate a seguito dell’adesione del debitore ad una rottamazione o al saldo e stralcio;
  7. l’accertamento della sussistenza di un pignoramento promosso da terzi sugli stessi beni ed ancora in essere;
  8. il pervenimento di osservazioni proposte dal debitore in fase di contradditorio endoprocedimentale, fino alla relativa definizione.

Cancellazione dell’ipoteca

Determinano la necessità di procedere alla cancellazione dell’ipoteca, se verificatisi o riscontrati dopo l’avvenuta iscrizione della misura cautelare i seguenti eventi:

  1. il pagamento integrale del debito (ovvero di quanto dovuto in seguito all’accesso ad una delle misure agevolative);
  2. lo sgravio totale per indebito e/o annullamento totale per effetto di specifiche previsioni normative;
  3. il pervenimento di uno sgravio parziale per indebito e/o l’annullamento parziale per effetto di specifiche previsioni normative qualora il debito attualizzato, considerando “neutri” eventuali pagamenti, sia inferiore a 20.000 euro (ovvero al limite che era vigente alla data di iscrizione ipotecaria);
  4. la presenza di un provvedimento di annullamento emesso dall’Autorità giudiziaria;
  5. il pervenimento di un provvedimento di sospensione totale (ovvero di un provvedimento di sospensione parziale che riduce però l’importo dovuto sotto i 20.000 euro) con data provvedimento antecedente all’iscrizione della misura cautelare;
  6. la vendita del bene ipotecato da parte del debitore al valore determinato ai sensi dell’artt. 68, 79 e 80, comma 2, lett. b) – così come previsto dall’art. 52 del DPR n. 602/1973 – previo consenso di Ancona Entrate, la quale interviene nell’atto di vendita e alla quale è interamente versato il corrispettivo della stessa; l’eventuale somma eccedente rispetto al debito è rimborsata al debitore entro i 10 giorni lavorativi successivi all’incasso;
  7. l’accertamento che il bene, già in data precedente l’iscrizione ipotecaria, non fosse di proprietà del debitore ovvero si fosse in presenza di un pignoramento promosso da terzi sullo stesso bene ed ancora in essere;
  8. il pagamento della prima rata di un piano di dilazione concesso ai sensi dell’art. 19 del DPR n. 602/1973 nel solo caso in cui il debitore, manifestando la volontà di offrire una garanzia sostitutiva, formalizzi la propria intenzione unitamente alla disponibilità ad accollarsi le spese di cancellazione dell’ipoteca.

Si ritiene, altresì, opportuno precisare che la misura cautelare si estingue, ai sensi dell’art. 2878 c.c., con la sua cancellazione dai registri immobiliari, per effetto della mancata rinnovazione dell’iscrizione entro il termine di vent’anni (art. 2847 c.c.), oltre che, naturalmente con l’espropriazione del bene ipotecato.

Riduzione / restrizione dell’ipoteca

In presenza di pagamenti / sgravi parziali per indebito e su richiesta degli interessati è possibile procedere alla riduzione dell’importo oggetto di ipoteca, nonché alla restrizione dei beni sottoposti alla misura cautelare. In tal caso la riduzione si effettua diminuendo la somma per la quale l’ipoteca è stata iscritta, per un importo proporzionale a quanto pagato in base al piano di ammortamento sino al momento della riduzione, mentre la restrizione si effettua restringendo l’iscrizione a una parte dei beni ipotecati avendo tuttavia riguardo che il valore del bene che rimane a garanzia deve essere, al momento della richiesta, almeno uguale al doppio del credito residuo vantato nei confronti del debitore.