Il fermo amministrativo è un provvedimento noto in gergo giornalistico come “ganasce fiscali” e può colpire autoveicoli, motoveicoli, aeromobili, barche e navi; cioè tutti quei beni che, dai Pubblici Registri Mobiliari (P.R.A., Registro Navale, ecc.), risultano essere intestati al Contribuente.
Il fermo amministrativo è disciplinato dall’art. 86 del DPR n. 602/1973.
L’art. 86 del DPR n. 602/1973 stabilisce che, decorso inutilmente il termine di 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento esecutivo o dell’ingiunzione fiscale, Ancona Entrate può disporre il fermo sui beni mobili registrati (di seguito per brevità “fermo amministrativo”) del debitore (o di eventuali coobbligati), iscritti nei pubblici registri.
In particolare, è previsto che, prima di avviare la procedura di fermo amministrativo, Ancona Entrate notifichi al debitore (o ai coobbligati) intestatari di beni mobili registrati iscritti nei pubblici registri una comunicazione preventiva (c.d. “preavviso di fermo”) contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di 30 giorni, procederà, senza alcuna ulteriore comunicazione, a disporre l’iscrizione del provvedimento nei pubblici registri (art. 82, comma 2, del DPR 602/1973).
La notifica di tale comunicazione è pertanto imprescindibile per poter finalizzare l’iscrizione del fermo, tanto più che non è previsto l’obbligo di inviare al debitore un’ulteriore comunicazione in seguito all’avvenuta iscrizione del provvedimento presso i pubblici registri.
Come si legge il preavviso di fermo amministrativo beni mobili
Il preavviso di fermo si compone delle seguenti sezioni:
Trattandosi di un atto notificato, il preavviso di fermo rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 1, commi da 537 a 543, della Legge n. 228/2012.
L’art. 86 del DPR n. 602/1973 prevede la possibilità di inibire la procedura di iscrizione di fermo per i destinatari che svolgono un’attività d’impresa ovvero una professione, laddove il bene mobile rivesta natura strumentale alle predette attività e il debitore o i suoi coobbligati ne forniscano adeguata dimostrazione. In via generale, strumentale è il bene che viene utilizzato “per produrre un altro bene o servizio, sia che si estingua totalmente in un solo atto di produzione, come una materia prima (bene strumentale a fecondità semplice), sia che possa invece essere utilizzato più volte, come una macchina (bene strumentale a fecondità ripetuta, detto anche bene capitale)”.
Le conseguenze della trascrizione del fermo amministrativo sono:
Cancellazione e sospensione del fermo amministrativo
Determinano la cancellazione del provvedimento di fermo amministrativo, se verificati o riscontrati dopo l’avvenuta iscrizione, i seguenti eventi:
Determinano invece la sospensione del provvedimento di fermo amministrativo, se verificatisi o riscontrati dopo l’avvenuta iscrizione, i seguenti eventi:
Sia la cancellazione che la sospensione del provvedimento di fermo amministrativo che, vengono comunicate ad ACI solo ed esclusivamente con modalità telematiche, sono effettuate d’ufficio senza che il debitore debba presentare alcuna istanza e, conseguentemente, pagare l’imposta di bollo.