FERMO AMMINISTRATIVO DEI BENI MOBILI REGISTRATI

Il fermo amministrativo è un provvedimento noto in gergo giornalistico come “ganasce fiscali” e può colpire autoveicoli, motoveicoli, aeromobili, barche e navi; cioè tutti quei beni che, dai Pubblici Registri Mobiliari (P.R.A., Registro Navale, ecc.), risultano essere intestati al Contribuente.

Il fermo amministrativo è disciplinato dall’art. 86 del DPR n. 602/1973.

L’art. 86 del DPR n. 602/1973 stabilisce che, decorso inutilmente il termine di 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento esecutivo o dell’ingiunzione fiscale, Ancona Entrate può disporre il fermo sui beni mobili registrati (di seguito per brevità “fermo amministrativo”) del debitore (o di eventuali coobbligati), iscritti nei pubblici registri.

In particolare, è previsto che, prima di avviare la procedura di fermo amministrativo, Ancona Entrate notifichi al debitore (o ai coobbligati) intestatari di beni mobili registrati iscritti nei pubblici registri una comunicazione preventiva (c.d. “preavviso di fermo”) contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di 30 giorni, procederà, senza alcuna ulteriore comunicazione, a disporre l’iscrizione del provvedimento nei pubblici registri (art. 82, comma 2, del DPR 602/1973).

La notifica di tale comunicazione è pertanto imprescindibile per poter finalizzare l’iscrizione del fermo, tanto più che non è previsto l’obbligo di inviare al debitore un’ulteriore comunicazione in seguito all’avvenuta iscrizione del provvedimento presso i pubblici registri.

Come si legge il preavviso di fermo amministrativo beni mobili

Il preavviso di fermo si compone delle seguenti sezioni:

  1. i dati del bene mobile (ad esempio: tipo, marca e modello, targa)
  2. l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento “il fermo sarà eseguito mediante iscrizione del provvedimento presso il competente Pubblico Registro del bene mobile decorsi 30 (trenta) giorni dalla ricezione della presente comunicazione senza darle ulteriore avviso, salvo che non intervenga l'integrale pagamento del debito, ovvero sia sopraggiunta sospensione, annullamento o sgravio da parte dell'Ente o degli organi giurisdizionali preposti”
  3. le informazioni in ordine ai termini, alle modalità e all’autorità competente per il ricorso
  4. le istruzioni per il pagamento
  5. le richieste informazioni ed eventuali dilazioni di pagamento
  6. l’informativa sul trattamento dei dati personali
  7. il dettaglio degli addebiti.

Trattandosi di un atto notificato, il preavviso di fermo rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 1, commi da 537 a 543, della Legge n. 228/2012.

L’art. 86 del DPR n. 602/1973 prevede la possibilità di inibire la procedura di iscrizione di fermo per i destinatari che svolgono un’attività d’impresa ovvero una professione, laddove il bene mobile rivesta natura strumentale alle predette attività e il debitore o i suoi coobbligati ne forniscano adeguata dimostrazione. In via generale, strumentale è il bene che viene utilizzato “per produrre un altro bene o servizio, sia che si estingua totalmente in un solo atto di produzione, come una materia prima (bene strumentale a fecondità semplice), sia che possa invece essere utilizzato più volte, come una macchina (bene strumentale a fecondità ripetuta, detto anche bene capitale)”.

Le conseguenze della trascrizione del fermo amministrativo sono:

  • il veicolo sottoposto a fermo non può circolare;
  • la violazione del divieto di cui al punto precedente comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada (art. 214 comma 8 del D.lgs. n. 285/92);
  • la prosecuzione dell’attività esecutiva.

Cancellazione e sospensione del fermo amministrativo

Determinano la cancellazione del provvedimento di fermo amministrativo, se verificati o riscontrati dopo l’avvenuta iscrizione, i seguenti eventi:

  1. il pagamento integrale del debito;
  2. lo sgravio totale per indebito ovvero l’annullamento per effetto di specifiche previsioni normative;
  3. la presenza di un provvedimento di annullamento del fermo iscritto emesso dall’Autorità giudiziaria;
  4. il pervenimento di un provvedimento di sospensione totale con data provvedimento antecedente all’iscrizione della misura cautelare;
  5. l’accertamento che il veicolo non sia più di proprietà del debitore per effetto di una vendita effettuata in data certa, anteriore all’iscrizione del fermo, annotata tardivamente sui pubblici registri (ovvero il caso in cui solo successivamente all’iscrizione del provvedimento si riscontri la cointestazione del veicolo sottoposto a fermo con soggetti diversi dal debitore o dai suoi coobbligati);
  6. l’accertamento dell’adibizione dei beni sottoposti a fermo al trasporto abituale di persone diversamente abili; non è prevista invece la cancellazione del provvedimento nel caso in cui la strumentalità del bene sia eccepita ed accertata dopo l’iscrizione del fermo (e quindi oltre il termine, previsto dalla norma, di 30 giorni dalla notifica del preavviso);
  7. limitatamente, ad un piano di rateizzazione ex art. 19 DPR n. 602/1973 concesso prima del 22/10/2015 e contenente tutti i carichi oggetto del fermo amministrativo, il pagamento della prima rata del piano stesso.

Determinano invece la sospensione del provvedimento di fermo amministrativo, se verificatisi o riscontrati dopo l’avvenuta iscrizione, i seguenti eventi:

  1. il pagamento integrale della prima rata di un provvedimento di rateizzazione ex art. 19 del DPR n. 602/1973, concesso dopo il 22/10/2015, contenente tutti i carichi oggetto del fermo;
  2. il pagamento integrale della prima rata di una comunicazione delle somme dovute conseguente all’adesione ad uno dei citati istituti agevolativi;
  3. la presenza di un provvedimento di sospensione del fermo emesso dall’Autorità giudiziaria.

Sia la cancellazione che la sospensione del provvedimento di fermo amministrativo che, vengono comunicate ad ACI solo ed esclusivamente con modalità telematiche, sono effettuate d’ufficio senza che il debitore debba presentare alcuna istanza e, conseguentemente, pagare l’imposta di bollo.