La TARI deve essere pagata da chiunque nel territorio comunale possegga o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte che insistono interamente o prevalentemente sul territorio del Comune, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, anche non continuativi, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti urbani per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente e permanentemente destinati, o perché risultino
in obiettive condizioni di non utilizzabilità.
Sono escluse dalla Tari:
La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidata su base giornaliera. Le tariffe sono determinate dal Consiglio
comunale entro i termini di legge.
Le tariffe sono articolate in base alle due macroclassi rappresentate dalle UTENZE DOMESTICHE e dalle UTENZE NON DOMESTICHE, ai sensi del richiamato D.P.R. n. 158/1999.
In base al medesimo decreto, le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise in base ai componenti del nucleo familiare e quelle non domestiche in categorie omogenee di attività sulla base del rifiuto prodotto.
Le tariffe si compongono di una quota variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, ed una quota fissa, relativa alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti.
Per le UTENZE DOMESTICHE, la quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti mentre la quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti.
Per le UTENZE NON DOMESTICHE, la quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, mentre la quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta.