Di seguito si elencano le riduzioni stabilite dal Regolamento comunale TARI del Comune di Sirolo:
- riduzioni per il recupero (Art. 15 del Regolamento TARI)
La tariffa è ridotta nei seguenti casi:
a) del 10% nel caso di attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per gli interventi tecnico organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti tale da determinare a sua volta, una riduzione del coefficiente di produttività specifica Kd proprio della singola attività in misura almeno pari al 20% di quello assegnato alla classe di appartenenza;
b) del 25% in caso di pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo, in grado di diminuire il volume specifico del rifiuto conferito nella misura di almeno il 25% e quindi che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico.
- riduzione della tassa per le utenze domestiche ultrasessantacinquenni (Art. 16 del Regolamento TARI)
Si applica una riduzione sulla quota fissa del tributo del 30% nei casi in cui i locali degli immobili di residenza anagrafica, che non siano comunque classificati catastalmente con categorie A1 – A7 – A8 – A9, sono occupati (di diritto e di fatto) da famiglie residenti composte da una o più persone tutte di età non inferiore ad anni 65. Le condizioni per godere dell’agevolazione debbono verificarsi al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di applicazione della tassa. Tale riduzione è applicata con riferimento esclusivamente alla superficie dell’abitazione di residenza anagrafica del richiedente; sono esclusi pertanto dal conteggio altri locali quali box, garage, cantina e soffitta e etc.
La domanda per aver diritto a tale agevolazione deve essere presentata al Comune entro il mese di gennaio dello stesso anno di applicazione della tassa e dovrà essere corredata di una autocertificazione conformemente al modello predisposto dai competenti uffici.
- riduzioni per i produttori di rifiuti avviati al recupero e fuoriuscita dal servizio pubblico (Art. 17 del Regolamento TARI)
Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero, direttamente o tramite soggetti autorizzati, rifiuti urbani (vedi allegato B) hanno diritto ad una riduzione fino al 100% della quota variabile della tariffa.
- riduzione per compostaggio (Art. 18 del Regolamento TARI)
E’ applicata una riduzione del 10% sulla quota variabile del tributo alle utenze domestiche per gli occupanti le abitazioni civili, residenti nel Comune che effettuano regolarmente il compostaggio domestico per i rifiuti organici in conformità del progetto di incentivazione a cui l’Ente ha aderito. Tale riduzione è applicata con riferimento esclusivamente alla superficie dell’abitazione di residenza anagrafica del richiedente; sono esclusi pertanto dal conteggio altri locali quali box, garage, cantina e soffitta e etc. La riduzione verrà applica a partire dall’anno successivo a quello in cui il compostaggio è stato effettivamente praticato (dalla consegna della compostiera ovvero dalla comunicazione di inizio effettivo della pratica del compostaggio con mezzi propri).
La domanda va presentata all’ATA. Il modello per la richiesta di riduzione del compostaggio domestico è scaricabile dal sito dell’ATA al seguente indirizzo: https://atarifiuti.an.it/comuni.php?idpagina=37&idmateriale=136&idcomune=35&pag=modulistica
- riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio (Art. 19 del Regolamento TARI).
Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull’importo ottenuto dall’applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
Le riduzioni potranno cumularsi fino ad una quota massima del 70% dell’intera tariffa