PRESUPPOSTO E COMMISURAZIONE DELL'IMPOSTA

L’imposta di soggiorno prevista dalle disposizioni di cui all'art. 4  del D.Lgs n. 23 del 14 marzo 2011 "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" è stata istituita dal Comune di Offagna.

Con delibera di consiglio comunale n. 6/2012 è stato approvato il Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta di soggiorno, modificato con delibera del Commissario Straordinario n.16/2016, con i poteri del Consiglio Comunale, ed in ultimo con delibera di consiglio comunale n. 6/2020.

Il gettito dell’imposta di soggiorno è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Presupposto per l’applicazione dell’imposta è il pernottamento in strutture ricettive situate nel territorio del Comune di Offagna. Per l’individuazione delle strutture ricettive occorre fare riferimento alla legislazione regionale vigente (L.R. n. 9/2006 “Testo unico delle norme regionali in materia di turismo” e L.R. n. 3/2002 “Norme per l’attività agrituristica e per il turismo locale”).

Soggetto passivo tenuto al pagamento dell’imposta di soggiorno è chi pernotta in una delle strutture ricettive, di ogni ordine e grado, situate nel territorio del Comune.

Il gestore della struttura ricettiva è il responsabile del versamento dell’Imposta con diritto di rivalsa sul soggetto passivo, della presentazione delle dichiarazioni e comunicazioni e degli altri adempimenti previsti dal Regolamento.

Sono esentati dal pagamento dell’imposta:

  1. i minori entro il decimo anno di età;
  2. i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, in ragione di un accompagnatore per paziente. L'esenzione è subordinata alla presentazione di apposita dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzata all'assistenza del soggetto degente;
  3. le persone con disabilità non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e i loro accompagnatori;
  4. gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati delle agenzie di viaggi e di turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
  5. i volontari appartenenti ad organismi riconosciuti in servizio in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o per emergenze ambientali;
  6. i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario.

L’imposta viene applicata a ciascun pernottante per ciascun giorno di pernottamento, fatte salve le esenzioni previste dal regolamento. La misura dell'imposta, per ogni notte di soggiorno nelle strutture ricettive, è determinata nella misura di € 1,00 a persona.