L’imposta di soggiorno prevista dalle disposizioni di cui all'art. 4 del D.Lgs n. 23 del 14 marzo 2011 "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" è stata istituita dal Comune di Offagna.
Con delibera di consiglio comunale n. 6/2012 è stato approvato il Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta di soggiorno, modificato con delibera del Commissario Straordinario n.16/2016, con i poteri del Consiglio Comunale, ed in ultimo con delibera di consiglio comunale n. 6/2020.
Il gettito dell’imposta di soggiorno è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
Presupposto per l’applicazione dell’imposta è il pernottamento in strutture ricettive situate nel territorio del Comune di Offagna. Per l’individuazione delle strutture ricettive occorre fare riferimento alla legislazione regionale vigente (L.R. n. 9/2006 “Testo unico delle norme regionali in materia di turismo” e L.R. n. 3/2002 “Norme per l’attività agrituristica e per il turismo locale”).
Soggetto passivo tenuto al pagamento dell’imposta di soggiorno è chi pernotta in una delle strutture ricettive, di ogni ordine e grado, situate nel territorio del Comune.
Il gestore della struttura ricettiva è il responsabile del versamento dell’Imposta con diritto di rivalsa sul soggetto passivo, della presentazione delle dichiarazioni e comunicazioni e degli altri adempimenti previsti dal Regolamento.
Sono esentati dal pagamento dell’imposta:
L’imposta viene applicata a ciascun pernottante per ciascun giorno di pernottamento, fatte salve le esenzioni previste dal regolamento. La misura dell'imposta, per ogni notte di soggiorno nelle strutture ricettive, è determinata nella misura di € 1,00 a persona.