DICHIARAZIONE ENTRO IL 30 GIUGNO

 

Con decreto 29 aprile 2022 del Ministro dell'economia e delle finanze è stato approvato il modello di dichiarazione dell’imposta di soggiorno, che deve essere presentato, esclusivamente in via telematica, dai responsabili di imposta.

La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo. 

Coerentemente con quanto previsto dalla normativa di riferimento, la dichiarazione deve essere presentata dal soggetto gestore della struttura ricettiva o, per conto di questi, da dichiarante diverso dal gestore secondo le istruzioni e le specifiche tecniche allegate al decreto. Diversamente, per quanto attiene alle locazioni brevi, vale a dire le locazioni di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni condotte al di fuori dell’attività di impresa, la dichiarazione dell’imposta di soggiorno deve essere presentata dal soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi.

L'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.

Le dichiarazioni e i dati in esse contenuti, una volta acquisiti e trattati dal MEF, saranno messi a disposizione dei Comuni che hanno istituito l’imposta di soggiorno per le proprie finalità istituzionali e di controllo.


La dichiarazione dovrà essere presentata tramite l’accesso all’area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate utilizzando le credenziali Fisconline/Entratel. La ricevuta di trasmissione sarà sempre consultabile e scaricabile dall’area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate utilizzando le credenziali Fisconline/Entratel e sarà visibile solo a chi ha trasmesso la dichiarazione.


La dichiarazione potrà anche essere trasmessa da parte di un intermediario individuato ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, delegato al servizio del “Cassetto fiscale” dell’Agenzia delle entrate o al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi” e precisamente: a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro; b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria; c) le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche; d) i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati; e) gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

 

DECRETO DICHIARAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO

 

ISTRUZIONI DEFINITIVE 31.03.2022 AdE

 

SPECIFICHE TECNICHE 1.4.2022 AdE