ACCERTAMENTO ESECUTIVO PER ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRA-TRIBUTARIE

Per le posizioni che risulteranno ulteriormente non pagate, Ancona Entrate emetterà l’accertamento esecutivo secondo le disposizioni contenute nel comma 792 della Legge n. 160/2019. L’istituto dell’accertamento esecutivo vige per tutte le entrate degli enti locali, salvo le contravvenzioni al Codice della Strada.

L’accertamento esecutivo è un atto che viene notificato al debitore.

Gli accertamenti esecutivi contengono l'intimazione ad adempiere e recano l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, procede alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata. Gli accertamenti acquistano efficacia di titolo esecutivo:

  • per le entrate tributarie - decorso il termine per la proposizione del ricorso
  • per le entrate extra-tributarie - decorsi 60 giorni dalla notifica dell'atto.

Con l’accertamento esecutivo viene addebitato al contribuente, in aggiunta al debito maturato, le spese di notifica, le sanzioni e gli interessi così come previsto dalla legge.

Decorso inutilmente il termine di 60 giorni dalla notifica dell’atto, in caso di inadempienza, Ancona Entrate Srl procederà al recupero delle somme non versate, senza la preventiva notifica dell’ingiunzione fiscale, mediante l’avvio delle procedure cautelari ed esecutive con l’ulteriore aggravio di spese (oneri di riscossione e interessi di mora).

Avverso l’atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria o innanzi al giudice ordinario a seconda della natura del debito.

Come si legge l’accertamento esecutivo

Nella prima pagina dell’accertamento esecutivo sono riportati in particolare (Fig. 1):

  1. i dati dell’Agente della Riscossione che ha emesso l’accertamento esecutivo;
  2. il numero dell’accertamento esecutivo e la data dell’atto;
  3. il nominativo del contribuente e il suo indirizzo;
  4. il c.f./ p.iva del contribuente;
  5. la tipologia di accertamento esecutivo e la tipologia di entrata per la quale si emette l’accertamento esecutivo.

Nelle pagine a seguire dell’accertamento esecutivo sono riportate le sezioni così denominate:

  • riepilogo oggetti del contribuente;
  • riepilogo importi dovuti;
  • modalità di pagamento;
  • oneri di riscossione e interessi di mora in caso pagamento;
  • natura esecutiva del presente atto;
  • avverte;
  • contenzioso;
  • autotutela;
  • informativa privacy.

L’accertamento esecutivo si compone inoltre dell’avviso di pagamento PagoPA precompilato pagabile:

  • online sulle piattaforme web;
  • agli sportelli dei seguenti prestatori di servizi di pagamento aderenti al servizio PagoPA: https://www.pagopa.gov.it/it/prestatori-servizi-di-pagamento/elenco-PSP-attivi/
  • presso gli Uffici Postali;
  • presso le Agenzie di qualunque banca abilitata al PagoPA;
  • presso gli Sportelli ATM abilitati delle banche aderenti al Pago PA;
  • con l’Internet banking di banca italiana (cercando i loghi CBILL o PagoPA);
  • presso i Punti vendita e ricevitorie di SISAL, Lottomatica e Banca 5;
  • presso Altri prestatori di servizi di pagamento digitali, aderenti a PagoPA.

Cosa fare quando arriva un accertamento esecutivo:

Il contribuente che riceve un accertamento esecutivo deve controllare l’atto ricevuto, l’importo e la data di notifica.

Se il contribuente riconosce che le somme accertate sono dovute deve:

  1. effettuare il pagamento entro il termine per presentare ricorso in commissione tributaria per le entrate tributarie o decorsi 60 giorni dalla notifica dell'accertamento esecutivo per le entrate patrimoniali per evitare l’aggravio degli ulteriori interessi moratori. A tal fine si consiglia un’attenta lettura dell’accertamento esecutivo sulle istruzioni per effettuare il pagamento.

Se il contribuente, dopo attenta verifica sull’accertamento esecutivo:

  1. ha dei dubbi in merito alla somma richiesta deve chiedere informazioni e reperire tutta la documentazione a sostegno delle proprie ragioni. Il contribuente può chiedere chiarimenti in merito alla legittimità del debito richiesto con l’atto di accertamento esecutivo, informazioni sulle modalità di pagamento, sull’orario degli sportelli, sulle conseguenze in caso di mancato pagamento, la situazione aggiornata dei propri pagamenti, informazioni relative alle modalità di dilazione dell’accertamento esecutivo ecc..
  2. reputi che la somma richiesta non sia dovuta deve attivare istanza di Autotutela. In tal caso deve:
    • reperire tutta la documentazione a sostegno della propria richiesta;
    • recarsi presso la Società affidataria della Riscossione coattiva – Ancona Entrate Srl - che ha proceduto all’iscrizione nella lista di carico e presentare un’istanza in “autotutela” ossia, una semplice richiesta di annullamento dell’atto o di rettifica dei dati in esso contenuti.

ATTENZIONE: La presentazione dell’istanza di autotutela non sospende i termini legali per la proposizione del ricorso al Giudice Tributario o a quello Ordinario.

Precisazioni sul Ricorso:

Il contribuente che decide di formulare il ricorso deve seguire le istruzioni contenute nell’accertamento esecutivo nel quale sono indicate sia l’autorità competente che le modalità tecniche per presentare il ricorso. Il ricorso deve essere proposto al Giudice Competente entro i termini di legge:

ENTRATA AUTORITÀ COMPETENTE A RICEVERE IL RICORSO

IMU, TASI, TARES/TARI

Corte di Giustizia Tributaria
ENTRATE PATRIMONIALI (Fitti, Rette scolastiche, ecc. Giudice di Pace o Tribunale (in base al valore)