Per le posizioni che risulteranno ulteriormente non pagate, Ancona Entrate emetterà l’accertamento esecutivo secondo le disposizioni contenute nel comma 792 della Legge n. 160/2019. L’istituto dell’accertamento esecutivo vige per tutte le entrate degli enti locali, salvo le contravvenzioni al Codice della Strada.
L’accertamento esecutivo è un atto che viene notificato al debitore.
Gli accertamenti esecutivi contengono l'intimazione ad adempiere e recano l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, procede alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata. Gli accertamenti acquistano efficacia di titolo esecutivo:
Con l’accertamento esecutivo viene addebitato al contribuente, in aggiunta al debito maturato, le spese di notifica, le sanzioni e gli interessi così come previsto dalla legge.
Decorso inutilmente il termine di 60 giorni dalla notifica dell’atto, in caso di inadempienza, Ancona Entrate Srl procederà al recupero delle somme non versate, senza la preventiva notifica dell’ingiunzione fiscale, mediante l’avvio delle procedure cautelari ed esecutive con l’ulteriore aggravio di spese (oneri di riscossione e interessi di mora).
Avverso l’atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria o innanzi al giudice ordinario a seconda della natura del debito.
Come si legge l’accertamento esecutivo
Nella prima pagina dell’accertamento esecutivo sono riportati in particolare (Fig. 1):
Nelle pagine a seguire dell’accertamento esecutivo sono riportate le sezioni così denominate:
L’accertamento esecutivo si compone inoltre dell’avviso di pagamento PagoPA precompilato pagabile:
Cosa fare quando arriva un accertamento esecutivo:
Il contribuente che riceve un accertamento esecutivo deve controllare l’atto ricevuto, l’importo e la data di notifica.
Se il contribuente riconosce che le somme accertate sono dovute deve:
Se il contribuente, dopo attenta verifica sull’accertamento esecutivo:
ATTENZIONE: La presentazione dell’istanza di autotutela non sospende i termini legali per la proposizione del ricorso al Giudice Tributario o a quello Ordinario.
Precisazioni sul Ricorso:
Il contribuente che decide di formulare il ricorso deve seguire le istruzioni contenute nell’accertamento esecutivo nel quale sono indicate sia l’autorità competente che le modalità tecniche per presentare il ricorso. Il ricorso deve essere proposto al Giudice Competente entro i termini di legge:
ENTRATA | AUTORITÀ COMPETENTE A RICEVERE IL RICORSO |
IMU, TASI, TARES/TARI |
Corte di Giustizia Tributaria |
ENTRATE PATRIMONIALI (Fitti, Rette scolastiche, ecc. | Giudice di Pace o Tribunale (in base al valore) |