Con l’introduzione dell’atto di accertamento esecutivo, l’ingiunzione fiscale resta solamente in forma residuale, quale titolo per avviare la riscossione coattiva.
Ciò in quanto l’atto di accertamento esecutivo, come esposto nell’apposita sezione, costituisce anche titolo esecutivo che riunisce in sé tre funzioni: atto impositivo, titolo esecutivo e precetto.
Tale condizione comporta una semplificazione, in quanto non è più necessario notificare la cartella di pagamento o l’ingiunzione fiscale per avviare le procedure di riscossione coattiva.
Pertanto, Società affidataria della Riscossione coattiva – Ancona Entrate Srl – potrà avviare le procedure utilizzando lo strumento dell’ingiunzione fiscale rinforzata, come disciplinata dal R.D. n. 639/1910 ed integrata dalle disposizioni del D.P.R. n. 602/1973, tenendo presente che per gli atti di accertamento esecutivi, di cui all’art. 1, comma 792 e seguenti della Legge n. 160/2019, emessi a decorrere dal 2020, non è necessario emettere l’ingiunzione fiscale, possedendo essi anche natura di titolo esecutivo.
Di conseguenza, la Società affidataria della Riscossione coattiva – Ancona Entrate Srl – emette l’ingiunzione ai sensi del regio decreto n. 639/1910 per gli avvisi di accertamento emessi prima del 31/12/2019 e per i verbali al Codice della Strada emessi dal Comando di Polizia municipale.
Ancona Entrate Srl notifica l’ingiunzione contenente l’indicazione delle somme dovute che il soggetto risulta non aver ancora pagato quali ad esempio le contravvenzioni al Codice della Strada.
L’atto viene inviato con raccomandata “atti giudiziari” e costituisce titolo esecutivo e precetto.
In tale atto, in aggiunta al debito maturato, al contribuente vengono addebitate le spese di notifica e un onere di riscossione.
Il termine di pagamento è di 30 giorni dall’avvenuta notifica dell’ingiunzione di pagamento.
Decorso inutilmente tale termine, in caso di mancato pagamento, Ancona Entrate Srl procederà ad avviare le procedure cautelari ed esecutive.
Come si legge l’ingiunzione fiscale
Nella prima pagina dell’ingiunzione fiscale sono riportati in particolare (Fig. 1):
La seconda pagina dell’ingiunzione fiscale è suddivisa nelle sezioni così denominate:
Nella terza pagina nella sezione “Informazioni” sono riportati:
In fondo alla pagina è presente la sezione “Informativa sul trattamento dei dati personali”.
L’ingiunzione fiscale si compone inoltre dell’avviso di pagamento PagoPA precompilato pagabile:
Cosa fare quando arriva un’ingiunzione fiscale:
Il contribuente che riceve un’ingiunzione fiscale deve controllare l’atto ricevuto, l’importo e la data di notifica.
Se il contribuente riconosce che le somme ingiunte sono dovute deve:
Se il contribuente, dopo attenta verifica sull’ingiunzione fiscale
ATTENZIONE: La presentazione dell’istanza di autotutela non sospende i termini legali per la proposizione del ricorso al Giudice Tributario o a quello Ordinario.
Precisazioni sul Ricorso:
Il contribuente che decide di formulare il ricorso deve seguire le istruzioni contenute dell’ingiunzione fiscale nel quale sono indicate sia l’autorità competente che le modalità tecniche per presentare il ricorso. Il ricorso deve essere proposto al Giudice Competente entro i termini di legge:
ENTRATA | AUTORITÀ COMPETENTE A RICEVERE IL RICORSO |
IMU, TASI, TARES/TARI | Commissione Tributaria |
SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA |
Giudice di Pace o Tribunale (in base al valore) |
ENTRATE PATRIMONIALI (Fitti, Rette scolastiche, ecc. | Giudice di Pace o Tribunale (in base al valore) |
ALTRE SANZIONI AMMINISTRATIVE | Giudice di Pace o Tribunale (in base al valore) |