INGIUNZIONE FISCALE PER IL CDS ED ATTI EMESSI FINO AL 31/12/2019

Con l’introduzione dell’atto di accertamento esecutivo, l’ingiunzione fiscale resta solamente in forma residuale, quale titolo per avviare la riscossione coattiva.

Ciò in quanto l’atto di accertamento esecutivo, come esposto nell’apposita sezione, costituisce anche titolo esecutivo che riunisce in sé tre funzioni: atto impositivo, titolo esecutivo e precetto.

Tale condizione comporta una semplificazione, in quanto non è più necessario notificare la cartella di pagamento o l’ingiunzione fiscale per avviare le procedure di riscossione coattiva.

Pertanto, Società affidataria della Riscossione coattiva – Ancona Entrate Srl – potrà avviare le procedure utilizzando lo strumento dell’ingiunzione fiscale rinforzata, come disciplinata dal R.D. n. 639/1910 ed integrata dalle disposizioni del D.P.R. n. 602/1973, tenendo presente che per gli atti di accertamento esecutivi, di cui all’art. 1, comma 792 e seguenti della Legge n. 160/2019, emessi a decorrere dal 2020, non è necessario emettere l’ingiunzione fiscale, possedendo essi anche natura di titolo esecutivo.

Di conseguenza, la Società affidataria della Riscossione coattiva – Ancona Entrate Srl – emette l’ingiunzione ai sensi del regio decreto n. 639/1910 per gli avvisi di accertamento emessi prima del 31/12/2019 e per i verbali al Codice della Strada emessi dal Comando di Polizia municipale.

Ancona Entrate Srl notifica l’ingiunzione contenente l’indicazione delle somme dovute che il soggetto risulta non aver ancora pagato quali ad esempio le contravvenzioni al Codice della Strada.

L’atto viene inviato con raccomandata “atti giudiziari” e costituisce titolo esecutivo e precetto.

In tale atto, in aggiunta al debito maturato, al contribuente vengono addebitate le spese di notifica e un onere di riscossione.

Il termine di pagamento è di 30 giorni dall’avvenuta notifica dell’ingiunzione di pagamento.

Decorso inutilmente tale termine, in caso di mancato pagamento, Ancona Entrate Srl procederà ad avviare le procedure cautelari ed esecutive.

Come si legge l’ingiunzione fiscale

Nella prima pagina dell’ingiunzione fiscale sono riportati in particolare (Fig. 1):

  1. i dati dell’Agente della Riscossione che ha emesso l’ingiunzione fiscale;
  2. il numero dell’ingiunzione fiscale e la data dell’atto;
  3. il nominativo del contribuente e il suo indirizzo;
  4. il c.f./ p.iva del contribuente;
  5. la tipologia di entrata per la quale si emette l’ingiunzione, l’anno di riferimento, il riferimento all’atto propedeutico all’emissione dell’ingiunzione corrispondente, l’importo da pagare e le voci che lo compongono: maggiorazione, interessi, spese di notifica atto precedente, spese di notifica dell’ingiunzione.

La seconda pagina dell’ingiunzione fiscale è suddivisa nelle sezioni così denominate:

  • ingiunge e fa precetto;
  • avverte e diffida;
  • procedimento di riscossione ed esecuzione e spese;
  • modalità di pagamento e richiesta dilazione;
  • modalità presentazione eventuale ricorso.

Nella terza pagina nella sezione “Informazioni” sono riportati:

  • gli orari di apertura dello sportello al pubblico di Ancona Entrate Srl;
  • l’indicazione del numero verde da contattare;
  • l’indirizzo e-mail;
  • l’indirizzo Pec.

In fondo alla pagina è presente la sezione “Informativa sul trattamento dei dati personali”.

L’ingiunzione fiscale si compone inoltre dell’avviso di pagamento PagoPA precompilato pagabile:

  • online sulle piattaforme web;
  • agli sportelli dei seguenti prestatori di servizi di pagamento aderenti al servizio PagoPA: https://www.pagopa.gov.it/it/prestatori-servizi-di-pagamento/elenco-PSP-attivi/
  • presso gli Uffici Postali;
  • presso le Agenzie di qualunque banca abilitata al PagoPA;
  • presso gli Sportelli ATM abilitati delle banche aderenti al Pago PA;
  • con l’Internet banking di banca italiana (cercando i loghi CBILL o PagoPA);
  • presso i Punti vendita e ricevitorie di SISAL, Lottomatica e Banca 5;
  • presso Altri prestatori di servizi di pagamento digitali, aderenti a PagoPA.

Cosa fare quando arriva un’ingiunzione fiscale:

Il contribuente che riceve un’ingiunzione fiscale deve controllare l’atto ricevuto, l’importo e la data di notifica.

Se il contribuente riconosce che le somme ingiunte sono dovute deve:

  1. effettuare il pagamento entro 60 giorni dalla data di notifica dell’ingiunzione per evitare l’aggravio degli ulteriori interessi moratori. A tal fine si consiglia un’attenta lettura dell’ingiunzione fiscale sulle istruzioni per effettuare il pagamento.

Se il contribuente, dopo attenta verifica sull’ingiunzione fiscale

  1. ha dei dubbi in merito alla somma richiesta deve chiedere informazioni e reperire tutta la documentazione a sostegno delle proprie ragioni. È opportuno precisare che la Società affidataria della Riscossione coattiva – Ancona Entrate Srl è solo un intermediario - esecutore e non conosce il merito dell’imposizione (solo per il Codice della Strada). Anche se Ancona Entrate Srl, attraverso una fitta e continua collaborazione con la Polizia Municipale, anche per vie telematiche, cercherà in ogni modo di dar informazioni il più possibili esaustive ai contribuenti, anche per evitargli inutili disagi dati dal recarsi in diversi uffici; potrebbe comunque, verificarsi il caso in cui il contribuente per avere notizie e chiarimenti in merito alla legittimità del debito richiesto con l’atto di ingiunzione, debba rivolgersi direttamente all’Ente Creditore, qualora fosse la società stessa ad invitare l’utente a farlo. Il contribuente può rivolgersi, invece, alla Società affidataria della Riscossione coattiva – Ancona Entrate Srl - per acquisire informazioni sulle modalità di pagamento, l’orario degli sportelli, le procedure esecutive, la situazione aggiornata dei propri pagamenti, informazioni relative alle modalità di dilazione dell’ingiunzione di pagamento ecc..
  2. reputi che la somma richiesta non sia dovuta deve attivare istanza di Autotutela. In tal caso deve:
    • reperire tutta la documentazione a sostegno della propria richiesta;
    • recarsi presso la Società affidataria della Riscossione coattiva – Ancona Entrate Srl - che ha proceduto all’iscrizione nella lista di carico e presentare un’istanza in “autotutela” ossia, una semplice richiesta di annullamento dell’atto.

ATTENZIONE: La presentazione dell’istanza di autotutela non sospende i termini legali per la proposizione del ricorso al Giudice Tributario o a quello Ordinario.

Precisazioni sul Ricorso:

Il contribuente che decide di formulare il ricorso deve seguire le istruzioni contenute dell’ingiunzione fiscale nel quale sono indicate sia l’autorità competente che le modalità tecniche per presentare il ricorso. Il ricorso deve essere proposto al Giudice Competente entro i termini di legge:

ENTRATA AUTORITÀ COMPETENTE A RICEVERE IL RICORSO
IMU, TASI, TARES/TARI Commissione Tributaria

SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA

Giudice di Pace o Tribunale (in base al valore)
ENTRATE PATRIMONIALI (Fitti, Rette scolastiche, ecc. Giudice di Pace o Tribunale (in base al valore)
ALTRE SANZIONI AMMINISTRATIVE Giudice di Pace o Tribunale (in base al valore)