PRESUPPOSTO E COMMISURAZIONE DELL'IMPOSTA

L’imposta di soggiorno è stata istituita dal Comune di Ancona con Delibera del Consiglio Comunale n. 51 del 16 maggio 2011 ed è applicata a decorrere dal 1 luglio 2011.

Con delibera di consiglio comunale n. 69/2011 è stato approvato il Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta di soggiorno, modificato con delibera di consiglio comunale n. 106/2011 ed in ultimo con delibera di consiglio comunale n. 17/2021.

Il gettito dell’imposta di soggiorno è destinato a finanziare interventi in materia di turismo e promozione della città, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Presupposto per l’applicazione dell’imposta è il pernottamento in strutture ricettive situate nel territorio del Comune di Ancona. Per l’individuazione delle strutture ricettive occorre fare riferimento alla legislazione regionale vigente (L.R. n. 9/2006 “Testo unico delle norme regionali in materia di turismo” e L.R. n. 3/2002 “Norme per l’attività agrituristica e per il turismo locale”).

Soggetto passivo tenuto al pagamento dell’imposta di soggiorno è chi pernotta in una delle strutture ricettive, di ogni ordine e grado, situate nel territorio del Comune, incluse le strutture agrituristiche.

Il gestore della struttura ricettiva è il responsabile del versamento dell’Imposta con diritto di rivalsa sul soggetto passivo, della presentazione delle dichiarazioni e comunicazioni e degli altri adempimenti previsti dal Regolamento.

A decorrere dal 1^ giugno 2015 anche le strutture ricettive agrituristiche sono assoggettate alla disciplina dell’imposta di soggiorno.

Non sono tenuti al pagamento dell’imposta i soggetti residenti nel Comune di Ancona.

Sono esentati dal pagamento dell’imposta i minori entro il quattordicesimo anno di età.

Sono altresì esentati dal pagamento dell’imposta:

  1. i malati che devono effettuare terapie presso strutture sanitarie che si trovano nel territorio comunale ed un eventuale accompagnatore;
  2. i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, in ragione di n. 2 accompagnatori per paziente;
  3. i genitori, o accompagnatori delegati, che assistono i minori di diciotto anni degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, per un massimo di n. 2 persone per paziente;
  4. i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e i loro accompagnatori;
  5. gli appartenenti alle Forze armate, alla Polizia statale e locale e i vigili del fuoco che pernottino per esigenze di servizio;
  6. i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
  7. gli autisti dei pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati delle agenzie di viaggi e di turismo (un autista ed un accompagnatore per ogni 20 partecipanti).

Il riconoscimento delle esenzioni di cui sopra è subordinato al rilascio da parte del soggiornante, di apposita autodichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e s.m.i., da redigersi come da allegato scaricabile nella sezione Modulistica (Modello B).

L’imposta viene applicata a ciascun pernottante per ciascun giorno di pernottamento, fatte salve le esenzioni previste dal regolamento. L’imposta è applicata fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi e 15 pernottamenti nel corso dell’anno solare.

La misura dell’imposta, a carico degli alloggiati, è determinata negli importi indicati nella seguente tabella:

Tariffa per ogni pernottamento per singola persona

Classificazione struttura

Tariffa (€)

5 stelle

2,00

4 stelle

2,00

3 stelle

2,00

2 stelle

1,00

1 stella

1,00

Altre strutture

0,50