L’imposta di soggiorno è stata istituita dal Comune di Ancona con Delibera del Consiglio Comunale n. 51 del 16 maggio 2011 ed è applicata a decorrere dal 1 luglio 2011.
Con delibera di consiglio comunale n. 69/2011 è stato approvato il Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta di soggiorno, modificato con delibera di consiglio comunale n. 106/2011 ed in ultimo con delibera di consiglio comunale n. 17/2021.
Il gettito dell’imposta di soggiorno è destinato a finanziare interventi in materia di turismo e promozione della città, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
Presupposto per l’applicazione dell’imposta è il pernottamento in strutture ricettive situate nel territorio del Comune di Ancona. Per l’individuazione delle strutture ricettive occorre fare riferimento alla legislazione regionale vigente (L.R. n. 9/2006 “Testo unico delle norme regionali in materia di turismo” e L.R. n. 3/2002 “Norme per l’attività agrituristica e per il turismo locale”).
Soggetto passivo tenuto al pagamento dell’imposta di soggiorno è chi pernotta in una delle strutture ricettive, di ogni ordine e grado, situate nel territorio del Comune, incluse le strutture agrituristiche.
Il gestore della struttura ricettiva è il responsabile del versamento dell’Imposta con diritto di rivalsa sul soggetto passivo, della presentazione delle dichiarazioni e comunicazioni e degli altri adempimenti previsti dal Regolamento.
A decorrere dal 1^ giugno 2015 anche le strutture ricettive agrituristiche sono assoggettate alla disciplina dell’imposta di soggiorno.
Non sono tenuti al pagamento dell’imposta i soggetti residenti nel Comune di Ancona.
Sono esentati dal pagamento dell’imposta i minori entro il quattordicesimo anno di età.
Sono altresì esentati dal pagamento dell’imposta:
Il riconoscimento delle esenzioni di cui sopra è subordinato al rilascio da parte del soggiornante, di apposita autodichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e s.m.i., da redigersi come da allegato scaricabile nella sezione Modulistica (Modello B).
L’imposta viene applicata a ciascun pernottante per ciascun giorno di pernottamento, fatte salve le esenzioni previste dal regolamento. L’imposta è applicata fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi e 15 pernottamenti nel corso dell’anno solare.
La misura dell’imposta, a carico degli alloggiati, è determinata negli importi indicati nella seguente tabella:
Tariffa per ogni pernottamento per singola persona |
|
Classificazione struttura |
Tariffa (€) |
5 stelle |
2,00 |
4 stelle |
2,00 |
3 stelle |
2,00 |
2 stelle |
1,00 |
1 stella |
1,00 |
Altre strutture |
0,50 |