I gestori delle strutture ricettive sono tenuti agli adempimenti strumentali e complementari alla riscossione dell’imposta, come appresso indicati:
A) Informare i propri ospiti sull’applicazione, entità ed esenzioni dell’imposta di soggiorno, mediante l’affissione in luogo ben visibile della struttura ricettiva degli avvisi riportati in allegato e scaricabili nella sezione Modulistica.
B) Riscuotere l’imposta. La struttura ricettiva provvede a rilasciare apposita ricevuta utilizzando una delle modalità sotto-indicate:
È fatta salva in ogni caso la facoltà, in alternativa al rilascio dell’apposita ricevuta, di inserire l’importo dovuto a titolo di imposta di soggiorno in fattura indicandolo come “operazione fuori campo Iva”.
A titolo esemplificativo si indica l’eventuale frase da inserire in fattura: Si attesta che il cliente ha pagato l'imposta di soggiorno. L'importo sarà successivamente riversato al Comune ai sensi dell'articolo 7 del regolamento. “operazione esclusa da IVA ex art.15 del D.P.R. 633/1972”.
Nel caso di rifiuto alla corresponsione dell’imposta, il cliente deve redigere l’apposita dichiarazione scaricabile nella sezione Modulistica (Modello C); nel caso in cui il cliente si rifiuti anche di compilare e sottoscrivere la dichiarazione, sarà cura del gestore redigere e firmare il documento, che dovrà essere conservato per eventuali controlli.
C) Obbligo di comunicazione ad Ancona Entrate srl, entro il giorno 20 del mese successivo a ciascun trimestre dell’anno solare, il numero complessivo dei pernottamenti nel corso del trimestre, distinti per fasce tariffarie.
I pernottamenti comunicati vanno altresì distinti tra quelli effettuati da:
- alloggianti tenuti al pagamento dell’imposta;
- alloggianti esenti;
- alloggianti esclusi in quanto residenti nel Comune di Ancona.
D) Obbligo di versamento delle somme incassate a titolo di imposta di soggiorno, in unica soluzione, entro il giorno 20 del mese successivo al termine del trimestre di riferimento unitamente alla comunicazione di cui al punto C.
A partire dall’01/01/2020, qualora l’importo relativo a ciascun trimestre sia inferiore ad € 150,00, il gestore potrà effettuare il versamento in un’unica soluzione entro il 20 gennaio dell’anno successivo (art. 7 comma 3 del Regolamento per l’applicazione dell’imposta di soggiorno approvato con Delibera di Consiglio n. 5 del 27/01/2020).
Il versamento delle somme deve essere effettuato secondo le modalità indicate da Ancona Entrate srl.
E) Obbligo di presentare al Comune di Ancona/Soggetto incaricato la “Resa del conto dell’agente contabile” entro il termine ultimo del 20 gennaio successivo all’anno di riferimento (cd. Modello 21, allegato al D.P.R. n. 194/1996).
F) Obbligo di presentare tramite l’accesso all’area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate utilizzando le credenziali Fisconline/Entratel la dichiarazione cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo. Limitatamente all'anno d'imposta 2020, la dichiarazione deve essere presentata unitamente a quella relativa all'anno d'imposta 2021, vale a dire entro il 30 giugno 2022.