DICHIARAZIONE

I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e in particolare:

  • l’inizio, la variazione o la cessazione dell’utenza;
  • il numero ed i dati degli occupanti per le utenze domestiche;
  • la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
  • il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni;
  • la tipologia di attività effettivamente esercitata;
  • le unità locate o in comodato d’uso a persone fisiche o imprese già dichiarate dalla proprietà dell’immobile, fatto salvo l’uso saltuario;
  • i dati catastali dell’unità immobiliare qualora non precedentemente dichiarati.

La dichiarazione deve essere presentata:

  1. per le utenze domestiche:
    • nel caso di residenti, dall’intestatario della scheda di famiglia;
    • nel caso di non residenti, dall’occupante a qualsiasi titolo;
    • nei casi di utenze domestiche di persone giuridiche, dal legale rappresentante;
    • nei casi di decesso del titolare della TARI, dall’erede e/o da un co-obbligato solidale e/o da convivente;
  2. per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell’attività che in esse si svolge;
  3. per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

La dichiarazione, compilata in tutti i suoi campi e sottoscritta, può essere trasmessa utilizzando una delle seguenti modalità di presentazione:

  • consegnata a mano direttamente ad Ancona Entrate Srl, la quale ne rilascia apposita ricevuta;
  • spedita in busta chiusa, a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento A.R., ad Ancona Entrate Srl, via dell’Artigianato n. 4, 60127 Ancona;
  • a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo: anconaentrate@pec.anconaentrate.it (obbligatoriamente per le società o imprese).

La dichiarazione di inizio, variazione o cessazione occupazione dell’unità immobiliare deve essere presentata ad Ancona Entrate Srl entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello in cui il soggetto passivo è divenuto possessore o detentore del locale o area, con effetto dal primo giorno di inizio del possesso o detenzione, utilizzando gli appositi modelli scaricabili nella sezione modulistica.

La dichiarazione conserva efficacia anche per le annualità successive fino a presentazione di nuova dichiarazione attestante l'eventuale variazione delle condizioni di imposizione o la cessazione del possesso o detenzione.

In caso di decesso dell’intestatario della TARI, l’erede e/o un co-obbligato solidale o il convivente ha l’obbligo di dichiarare la cessazione della posizione TARI del de cuius e l’attivazione a suo nome qualora ricorrano i presupposti impositivi. La titolarità della posizione TARI non si trasferisce automaticamente.

Gli eredi sono tenuti a saldare eventuali importi TARI ancora dovuti dall’intestatario deceduto fino alla data del decesso, in solido tra loro, utilizzando i metodi di pagamento indicati da Ancona Entrate. Il mancato rispetto dei suddetti obblighi può comportare sanzioni amministrative e l’accertamento d’ufficio da parte di Ancona Entrate.