Tutte le riduzioni sono concesse unicamente con richiesta da parte dell’interessato utilizzando gli appositi modelli, scaricabili dalla sezione modulistica.
Qualora alla stessa utenza si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull’importo ottenuto dall’applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate. La misura massima complessiva di riduzione della tariffa applicata non può superare l’80% della tassa dovuta.
RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE
Riduzione della tariffa del 30% nel caso di:
Le suddette riduzioni tariffarie competono a richiesta dell’interessato e decorrono dall’anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione.
Riduzione del 10% della quota variabile della tariffa per la raccolta differenziata a quegli utenti che:
Agevolazioni in base alla dichiarazione ISEE 2025
Per le utenze domestiche è prevista un’agevolazione TARI che riduce il tributo in base a quattro fasce di reddito calcolato ai fini ISEE, a cui corrispondono percentuali di riduzioni diverse, articolate come segue:
ISEE |
RIDUZIONE del: |
da € 0 ad € 5.000 |
70% |
da € 5.001 ad € 10.000 |
50% |
da € 10.001 ad € 20.000 |
25% |
da € 20.001 ad € 25.000 |
10% |
L’agevolazione opera a condizione che il soggetto passivo sia residente nel Comune di Ancona.
La suddetta agevolazione compete a richiesta dell'interessato e deve essere dichiarata annualmente su apposito modello predisposto dall'ufficio entro il 30 settembre, correlato di copia del modello ISEE 2025 in corso di validità.
RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
Riduzione della tariffa del 30% nel caso di:
Riduzione per riciclo-recupero
Alle utenze non domestiche che avviano al recupero rifiuti urbani attraverso canali diversi da quelli definiti come raccolta urbana dal contratto di servizio oppure secondo modalità specifiche concordate con il gestore di raccolta e attestate dallo stesso, verrà applicata una riduzione sulla parte variabile della tariffa pari al 20%. Viene riconosciuto uno sconto pari a 40 centesimi di euro/kg di rifiuto (esclusi gli imballaggi terziari) prodotto dall’attività ed avviato al riciclo-recupero a condizione che:
1. il richiedente produca al Comune apposita documentazione probante la tipologia e la quantità di rifiuto urbano avviato a riciclo-recupero;
2. risulti dimostrato l’avvio al riciclo-recupero di almeno 250 kg all’anno di rifiuti urbani (imballaggi terziari esclusi);
3. il richiedente non goda già della detassazione totale delle superfici di produzione.
Il suddetto sconto non potrà in ogni caso essere superiore al 80% del tributo annualmente dovuto riguardante la parte variabile.
La riduzione viene applicata a conguaglio solo dopo dimostrazione da parte dell’utenza dell’avvenuto recupero tramite:
- documentazione probante la tipologia e la quantità di rifiuto urbano avviato a recupero;
- attestazione e fatture rilasciate dal soggetto che effettua l’attività di recupero;
- copia del registro di carico e scarico;
- copia dell’autorizzazione ai sensi di legge dell’impianto di recupero.
oppure presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante le condizioni ai punti a), b), c) e d).
La richiesta deve essere presentata, annualmente, entro il 30 giugno dell’anno cui si riferisce e la documentazione deve pervenire non oltre il 31 gennaio successivo.
RIDUZIONI PER UTENZE UBICATE FUORI DALLA ZONA SERVITA
Distanza in metri lineari (calcolati su strada carrozzabile) dell’utenza dal più vicino punto di raccolta |
% riduzione tariffaria |
|
a) |
oltre 500 m. fino a 2000 m. |
60% |
b) |
oltre 2000 m. |
70% |
Riduzioni per cessione di eccedenze alimentari
A partire dal 01/01/2018, alle utenze non domestiche che producono o distribuiscono beni alimentari e che, a titolo gratuito, cedono eccedenze alimentari ad associazioni assistenziali o di volontariato ai fini della distribuzione a soggetti bisognosi, il Comune applica una riduzione, che non può superare il 30%, della parte variabile della tariffa della tassa sui rifiuti. (Art. 23 del Regolamento TARI)).
La riduzione è applicabile solamente per cessioni almeno pari in un anno a 100 Kg ed è così determinata:
Kg cessione eccedenze alimentari |
Riduzione TARI |
da 100,00 Kg a 500,00 Kg |
10% |
da 500,01 Kg a 1.000,00 Kg |
20% |
da 1.000,01 ed oltre |
30% |
Per poter usufruire della riduzione, i soggetti interessati devono presentare, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, un dettagliato elenco, su apposito modello, delle quantità di prodotti alimentari ceduti per ciascuna associazione nell’anno precedente.
Per poter godere della suddetta riduzione TARI, i contribuenti devono cedere le eccedenze alimentari alle associazioni iscritte nel suddetto elenco. Le cessioni di eccedenze alimentari ad associazioni non iscritte nel citato elenco non comporterà la riduzione della TARI.
Tempistiche: