Il canone unico patrimoniale (Cup) si applica a:
- occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, compresi gli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Sono comprese, ai fini dell’applicazione del canone, i tratti di strada situati all’interno dei centri abitati individuati a norma dell’art. 2, comma 7, del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285.
- diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusivi, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;
- occupazione, anche abusiva, di aree e di spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune destinati ai mercati scoperti. Il canone si applica con riferimento al commercio su aree pubbliche effettuato nei mercati annuali, periodici, stagionali, straordinari, nelle fiere, nei posteggi isolati, nonché in forma itinerante su qualsiasi area pubblica.
I mercati sono disciplinati dalla Legge regionale n. 27 del 10/11/2009 “Testo unico del Commercio” e dal Regolamento regionale n. 8 del 04/12/2015 “Disciplina delle attività di commercio su aree pubbliche, in attuazione del Titolo II, Capo II, della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio)”, approvato con delibera di giunta regionale n. 1043 del 30/11/2015.
Per le occupazioni mercatali temporanee, il canone comprende anche la tariffa per il servizio di asporto rifiuti (Tari giornaliera).
Il canone è dovuto:
- dal titolare della concessione di occupazione di suolo pubblico.
Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, sono tutti tenuti al pagamento del canone;
- dal titolare dell’autorizzazione pubblicitaria/dichiarante (se previsto).
Il canone è dovuto sia dal proprietario del mezzo che dal soggetto pubblicizzato.
In caso di occupazione o esposizione abusiva il canone è dovuto da colui che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari abusivamente e dal soggetto pubblicizzato.
Il canone è indivisibile e il versamento viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari.