PROCEDURA PER LE OCCUPAZIONI

Per quanto riguarda l’OCCUPAZIONE TEMPORANEA il soggetto interessato deve presentare apposita domanda in bollo entro 30 giorni prima dell’inizio dell’occupazione.

La domanda deve essere presentata attraverso l’apposita “procedura on-line” o presso gli uffici di Ancona Entrate S.r.l. sia con consegna diretta che tramite trasmissione per posta elettronica certificata o qualsiasi altro mezzo di comunicazione telematica con caratteristiche di sicurezza e certificazione della trasmissione che rendono le comunicazioni opponibili a terzi, oppure mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Per i PASSI CARRABILI ED ACCESSI CARRABILI si rimanda all’apposita SEZIONE.

Per quanto riguarda le OCCUPAZIONI PERMANENTI, la richiesta per le concessioni va presentata entro 30 giorni dall’inizio dell’occupazione al Protocollo del Comune di Ancona indirizzata al Servizio Patrimonio.

Ancona Entrate S.r.l. o l’ufficio Patrimonio, per quanto di rispettiva competenza, ricevuta la domanda di occupazione, attivano la fase istruttoria per verificare la regolarità e completezza della domanda.

Gli stessi, qualora l’esito dell’istruttoria sia positivo, provvedono ad inoltrare la domanda agli uffici comunali competenti per acquisire gli eventuali pareri tecnici, che si rendano opportuni o che siano prescritti da norme o regolamenti. Il rilascio dei pareri deve avvenire entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

Se l’esito dell’istruttoria è negativo, il responsabile del procedimento, entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla presentazione dell’istanza, chiede all’interessato, mediante posta elettronica certificata o qualsiasi altro mezzo di comunicazione telematica con caratteristiche di sicurezza e certificazione della trasmissione che rendono le comunicazioni opponibili a terzi o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, di fornire la documentazione o gli elementi mancanti. Nella comunicazione sarà precisato che l’integrazione della domanda dovrà essere effettuata entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della richiesta e che, in caso contrario, l’istanza sarà archiviata. La richiesta di acquisizione di pareri tecnici, e di integrazione o di regolarizzazione della domanda, sospende il decorso del termine entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo. Il mancato riscontro alla richiesta dei pareri tecnici comporterà l’acquisizione del silenzio assenso come previsto dalla normativa vigente. È sufficiente anche un solo parere negativo rilasciato dai competenti uffici, affinché Ancona Entrate S.r.l. o l’ufficio Patrimonio, per quanto di rispettiva competenza, comunichino il rigetto della domanda di occupazione corredata da apposita motivazione che abbia recepito i pareri acquisiti.

Lo scadere del termine per l’integrazione o regolarizzazione della domanda ad opera dell’interessato non determina assenso all’occupazione. Costituisce pregiudiziale, causa ostativa al rilascio della concessione, l’esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune o per debiti definitivi inerenti la TOSAP o per mancato pagamento del canone oggetto del Regolamento CUP o per debiti relativi ai previdenti COSAP e ICP.

Al termine dell’istruttoria viene emesso il provvedimento, da parte dei soggetti competenti, appositamente motivato, di concessione dell’occupazione o di diniego della stessa.

Cosa fare in caso di delega

Qualora la concessione non possa essere ritirata dal titolare stesso, è ammesso il ritiro da terzi purché muniti di delega scritta firmata dal delegante e muniti di documento identificativo del delegante e del delegato.

Marche da bollo

Nei casi previsti, l’autorizzazione/concessione che viene rilasciata è assoggettata ad imposta di bollo; pertanto, il richiedente, al momento del ritiro della stessa, dovrà consegnare una marca da bollo da € 16.00 che va applicata sull’autorizzazione/concessione.

I casi in cui l’utente ha l’obbligo di presentazione della marca da bollo sono specificati per ogni tipologia di domanda/richiesta di occupazione nella scheda informativa appositamente redatta.

Sono esenti dall’imposta di bollo:

  • le Associazioni iscritte al Registro Regionale del Volontariato (così come individuate dall’art. 3 della legge quadro sul volontariato n. 266 del 11/08/1991);
  • le Associazioni ONLUS (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale);
  • i Partiti Politici (solo in campagna elettorale e raccolta firme per referendum, così come richiamato anche dalla risoluzione n. 89/E del 01/04/2009 dell’Agenzia delle Entrate).