1. L’avviso di accertamento di cui all’art. 1, comma 792 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160, emesso per contestare le violazioni relative ai tributi locali, nonché per l’irrogazione di sanzioni amministrative tributarie deve essere notificato entro i termini decadenziali di cui all’art. 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. L’avviso notificato ai sensi del comma 1, deve contenere l'intimazione ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso, o l'indicazione di adozione delle disposizioni dettate dall’art. 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472, recante “Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie”, nell’ipotesi in cui venga tempestivamente proposto ricorso.
3. L’avviso di accertamento deve, altresì, recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo, idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione coattiva.
4. L’avviso di accertamento, indicato al comma 1, assume la natura di titolo esecutivo trascorso il termine previsto dalla normativa vigente per la proposizione del ricorso. Non si provvede, pertanto, alla preventiva notifica dell’ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910 n. 639, né della cartella di pagamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 602.