Articolo 7 bis - Spese di riscossione e notifica (modificato con Del.Cons.n.4 del 09/01/2025)

1. I costi di elaborazione e di notifica degli atti per la riscossione e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore secondo quando previsto dall’art. 1, commi 803 e 804, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Per gli atti relativi alle sanzioni amministrative, ivi incluse quelle per violazioni al Codice della strada, è a carico dei debitori delle sanzioni il rimborso delle spese della procedura, ai sensi dell’art. 16, comma 1, della legge 24 novembre 1981 n. 689, o il rimborso delle spese di accertamento e notificazione, ai sensi dell’art. 201, comma 4, del Codice della strada, nelle misure determinate periodicamente con deliberazione della Giunta Comunale previa istruttoria a cura della Polizia locale.