1. Fuori dei casi di cui all’art. 14, il Funzionario responsabile del tributo può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell’infondatezza dell’atto o dell’imposizione.
2. Nel potere di annullamento deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell’atto che appare illegittimo o infondato.
3. Il provvedimento deve essere notificato al contribuente interessato.
4. Ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. g-ter), del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela nei casi previsti dal presente articolo entro il termine previsto dall’art. 21 del medesimo decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546.
5. Il Comune agisce in autotutela nel limite dei cinque anni previsto per l’attività di accertamento e di rimborso (art. 1, commi 161 e 164, della legge 27 dicembre 2006 n. 296), salvo ipotesi eccezionali.
6. Si applica il comma 4 dell’articolo che precede.