1. Il Funzionario responsabile del tributo procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell’imposizione:
a) errore di persona;
b) errore di calcolo;
c) errore sull'individuazione del tributo;
d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal Comune;
e) errore sul presupposto d'imposta;
f) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.
2. L’obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole al Comune, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.
3. Il provvedimento deve essere notificato al contribuente interessato.
4. Ai sensi dell’art. 10-quater della legge 27 luglio 2000 n. 212, con riguardo alle valutazioni di fatto operate dal Comune ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all’art. 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994 n. 20 e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.
5. Ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. g-bis), del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso o tacito sull’istanza di autotutela nei casi previsti dal presente articolo entro il termine previsto dall’art. 21 del medesimo decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546.