Articolo 7 - Riscossione coattiva (modificato con Del.Cons.n.4 del 09/01/2025)

1. La riscossione coattiva delle entrate è effettuata dal soggetto affidatario dell’attività di liquidazione, accertamento e riscossione delle entrate comunali, ai sensi dell’art. 5 sexies del presente Regolamento, ovvero dall’ufficio comunale competente, con gli strumenti giuridici previsti dalla legge.
2. Scaduto il termine per il pagamento di un debito nei confronti del Comune senza che il debitore abbia adempiuto, il soggetto di cui al comma 1 o l’ufficio comunale competente possono inviare sollecito di pagamento, anche in modalità telematica, allo scopo di rinnovare la pretesa creditoria prima di avviare le fasi successive di accertamento esecutivo e riscossione coattiva.
3. La riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali è effettuata secondo le modalità previste dai commi da 792 a 804 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 in materia di accertamento esecutivo tributario e di accertamento esecutivo patrimoniale.
4. La riscossione coattiva delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Codice della strada è effettuata tramite ingiunzione di pagamento con le modalità di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910 n. 639.