1. In sede di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, la Giunta Municipale può individuare i criteri e le priorità con cui effettuare i controlli sulle entrate.
2. Spetta al responsabile di ciascuna entrata il controllo e la verifica dei pagamenti, delle denunce, delle dichiarazioni, delle comunicazioni e di tutti gli adempimenti posti in capo ai cittadini dalla normativa e dai regolamenti che disciplinano le singole entrate.
3. Per un Progetto di Intervento Finalizzato di attività di controllo e di verifica delle entrate comunali, salvo non diversamente disposto, il coordinamento di tutto il personale impiegato compete al responsabile del progetto medesimo, anche se il personale dipende funzionalmente e gerarchicamente da altri uffici o servizi.
4. Al fine di limitare il contenzioso, il funzionario responsabile del procedimento – prima dell’emissione dell’avviso di accertamento, di irrogazione della sanzione o dell’ingiunzione – può invitare il contribuente o l’utente a fornire chiarimenti e/o dati ed elementi aggiuntivi per la determinazione della pretesa, indicandone il termine perentorio.
5. Il responsabile del procedimento, attraverso la razionalizzazione e la semplificazione dei procedimenti, ottimizza le risorse assegnate, verificando l’economicità di esternalizzare in parte o completamente le attività di controllo.
6. Le attività di controllo e verifica dei tributi comunali possono essere effettuate nelle forme associate previste dagli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142.