Articolo 13 - Divieto di bis in idem nel procedimento tributario (modificato con Del.Cons.n.4 del 09/01/2025)

1. Salvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente e ferma l'emendabilità di vizi formali e procedurali, il contribuente ha diritto a che il Comune minimizzi l’attivazione di procedimenti nei suoi confronti, esercitando l’azione accertativa, per ogni periodo d’imposta, una sola volta, con riferimento alla medesima tipologia di violazione.
2. Nel rispetto dei termini di cui all’art. 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e delle prescrizioni di cui all’art. 7, comma 1-bis, della legge 27 luglio 2000 n. 212, l’accertamento può essere sostituito, integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi atti, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte del Comune. Nell’avviso di accertamento devono essere specificatamente indicati i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali detti elementi sono venuti a conoscenza del Comune.