Articolo 10 quinquies - Inammissibilità delle istanze

1. Le istanze di cui all'articolo 10-bis sono inammissibili se:
a) sono prive dei requisiti di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 10-ter, comma 1;
b) non sono presentate preventivamente ai sensi dell’articolo 10-bis, comma 2;
c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente;
d) hanno ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
f) vertono su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza;
g) il contribuente, invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3 dell’articolo 10-ter, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.