1. Al fine di instaurare con il contribuente un rapporto improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflativo del contenzioso, è introdotto nell’ordinamento comunale l’istituto dell’accertamento con adesione ai sensi dell’art. 50 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218, come declinati nel presente Regolamento.
2. Il ricorso all’accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi di natura presuntiva o suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo le questioni cosiddette “di diritto” e tutte le fattispecie nelle quali l’obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi ed incontrovertibili, quali, a titolo esemplificativo:
- i casi di mero controllo formale finalizzati alla liquidazione e riscossione del tributo;
- i casi in cui la richiesta del contribuente sia finalizzata alla sola riduzione delle sanzioni applicate dall’ente per le violazioni degli obblighi di dichiarazione o di pagamento del tributo;
- i casi in cui l’accertamento sia basato sugli elementi oggettivi fissati dalla legge per la determinazione del tributo.
3. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti di contestazione di omissione o infedeltà di adempimenti dichiarativi, non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi, conseguente all’attività di controllo formale delle dichiarazioni, né agli atti di contestazione di inadempimento degli obblighi di versamento dei tributi.
4. Il procedimento per la definizione può essere attivato:
a) su iniziativa del Comune, ovvero su istanza del contribuente nei casi in cui non si applica il contraddittorio preventivo di cui all’art. 6-bis della legge 27 luglio 2000 n. 212;
b) su istanza del contribuente, nel caso di avviso di accertamento per il quale si applica il contraddittorio preventivo previsto dall’art. 6 bis della legge 27 luglio 2000 n. 212, dopo la ricezione dello schema di atto di cui all’art. 16, comma 8, del presente Regolamento;
c) su istanza del contribuente, nel caso di avviso di accertamento per il quale si applica il contraddittorio preventivo, dopo la notifica dell’avviso, in alternativa all’ipotesi di cui alla precedente lett. b);
d) di comune accordo tra le parti, all’esito delle osservazioni presentate dal contribuente nel contraddittorio preventivo di cui all’art. 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000 n. 212 e dell’art. 16 del presente Regolamento, laddove emergano presupposti per un accertamento con adesione.
5. La presentazione dell’istanza di accertamento con adesione, purché questa rientri nell’ambito di applicazione dell’istituto, produce l’effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza medesima, i termini per l’impugnazione e quelli per il pagamento del tributo, salvo quanto previsto dall’art. 16, comma 5, del presente Regolamento.
6. L’istanza di accertamento con adesione dichiarata inammissibile non produce effetto di sospendere i termini per la proposizione del ricorso e per il pagamento del tributo.
7. L’accertamento può essere definito anche con l’adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta e ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell’obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
8. Il responsabile del procedimento di accertamento con adesione coincide con il Funzionario responsabile del tributo.