1. In considerazione del disposto comma 133, lettera l) dell’art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i criteri a cui uniformare l’applicazione delle sanzioni sono i seguenti:
a) la gravità della violazione commessa, anche in correlazione all’azione del contribuente per regolarizzare la propria posizione, nonché dell’azione del medesimo per l’eliminazione ovvero per l’attenuazione delle conseguenze della violazione commessa;
b) la personalità del trasgressore, desumibile anche dai suoi precedenti fiscali;
c) le condizioni economiche e sociali del trasgressore;
d) l’esclusione della irrogazione delle sanzioni nelle ipotesi di violazioni formali non suscettibili di arrecare danno all’Ente Locale;
e) l’attenuazione della irrogazione delle sanzioni nelle ipotesi di adempimenti tardivi;
f) l’applicazione dei massimi previsti per la irrogazione delle sanzioni nelle ipotesi di recidiva;
g) l’ulteriore inasprimento della irrogazione delle sanzioni nelle ipotesi di recidiva;
h) l’applicazione della norma più favorevole al contribuente nel caso di violazioni commesse in un periodo in cui il precedente dettato legislativo stabiliva sanzioni di entità diversa.
2. La Giunta Comunale determina, con propria deliberazione, la misura delle sanzioni da irrogare secondo la fattispecie delle violazioni. L’irrogazione delle sanzioni compete al funzionario responsabile del tributo.
3. Qualora le violazioni o gli errori del contribuente, relativi al disposto delle norme tributarie, derivano da accertamenti d’ufficio, non sono irrogate le sanzioni a seguito dell’accertamento del maggior tributo dovuto.
4. Per gli anni di vigenza del presente regolamento e per gli anni 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998, le sanzioni non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti a favore di ente diverso, nel caso in cui questi provveda al riversamento tempestivo al Comune di Ancona.