Articolo 4 - Gestione del servizio e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull’intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, dalle leggi regionali, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell’articolo 183, comma 1 lett. b-ter), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:
a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater alla Parte IV del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (vedi allegato 2 a questo regolamento) prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies alla Parte IV del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (vedi allegato 1 di questo regolamento);
c) rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c), d) ed e).
5. I rifiuti urbani non includono i rifiuti provenienti dalle superfici della produzione delle attività industriali, i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione 6. Sono rifiuti speciali ai sensi dell’articolo 184, comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, non conferibili al servizio comunale ma da trattare secondo legge:
a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall’articolo 184-bis;
c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli urbani
d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli urbani
e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli urbani;
f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli urbani.

Ultime notizie correlate a Articolo 4 - Gestione del servizio e classificazione dei rifiuti