1. Ai sensi dell’articolo 17 della Legge 19 agosto 2016, n. 166, alle utenze non domestiche che producono o distribuiscono beni alimentari e che, a titolo gratuito, cedono eccedenze alimentari ad associazioni assistenziali o di volontariato ai fini della distribuzione a soggetti bisognosi, il Comune applica una riduzione, che non può superare il 30%, della parte variabile della tariffa della tassa sui rifiuti.
2. Per eccedenze alimentari si intendono i prodotti definiti dall’ articolo 2, comma 1, lettera c), della Legge 19 agosto 2016, n. 166.
3. Al fine di consentire la riduzione della tassa sui rifiuti di cui al comma i, le associazioni assistenziali o di volontariato devono chiedere preventivamente, entro il 30 novembre di ciascun anno, al Comune l’iscrizione in un apposito elenco tenuto dal Comune stesso. Il Comune, al fine dell’iscrizione nell’elenco specificato, verifica la natura dell’associazione, anche in base allo statuto della stessa. Il Comune informa, entro il successivo 15 dicembre, l’associazione richiedente relativamente all’iscrizione o meno della stessa nell’elenco di cui sopra.
4. Il Comune pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, a valere per l’anno successivo, sul proprio sito istituzionale l’elenco delle associazioni assistenziali o di volontariato iscritte a seguito della verifica di cui al comma 3.
5. Le associazioni assistenziali o di volontariato di cui al comma I di rilevanza nazionale sono iscritte di diritto nell’elenco di cui al comma 4.
6. Per poter godere della riduzione della tassa sui rifiuti di cui al comma 1, i contribuenti devono cedere le eccedenze alimentari alle associazioni iscritte nell’elenco di cui al comma 4 del presente articolo. La cessione di eccedenze alimentari ad associazioni non iscritte nel citato elenco non comporterà la riduzione della tassa sui rifiuti prevista dal precedente comma.
7. La riduzione di cui al comma 1 è applicabile solamente per cessioni almeno pari in un anno a cento chilogrammi ed è così determinata:
a) per le attività che cedono un quantitativo tra cento chilogrammi e cinquecento chilogrammi, si applica una riduzione del 10%;
b) per le attività che cedono un quantitativo superiore a cinquecento chilogrammi e non superiore a mille chilogrammi, si applica una riduzione del 20%;
c) per le attività che cedono un quantitativo superiore a mille chilogrammi, si applica una riduzione del 30%.
8. Il riconoscimento alla riduzione di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, di un dettagliato elenco, su di un modello predisposto dal Comune, delle quantità di prodotti alimentari ceduti per ciascuna associazione nell’anno precedente.
9. La riduzione di cui al comma 1 viene applicata sulla parte variabile della tassa sui rifiuti dell’anno successivo a quello nel quale le donazioni sono state effettuate.
10. L’ammontare complessivo delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal Comune nel Piano economico finanziario di cui all’articolo 12 del presente regolamento e dell’articolo 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.
11. Il Comune verifica, anche a campione, interpellando le associazioni indicate nell’elenco di cui al comma 8, quanto comunicato dai contribuenti della tassa sui rifiuti che richiedono la riduzione di cui al comma 1.
12. La presente agevolazione non è cumulabile con quella prevista dall’articolo 22 del presente regolamento.