Articolo 13 - Articolazione delle tariffe del tributo

1. La tariffa è determinata sulla base dei criteri stabiliti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 ed è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche in base ai criteri stabiliti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

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