Articolo 22 - Riduzione per le utenze non domestiche

1. La tariffa del tributo per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è ridotta del 30%, a condizione che:
- l’utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell’anno solare;
- le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi. In assenza di autorizzazione stagionale, l’uso stagionale può essere comprovato in fatto attraverso l’esibizione del registro dei corrispettivi.
2. La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell’interessato e decorre dall’anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La stessa cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.
3. Alle utenze non domestiche che avviano al recupero rifiuti urbani (vedi allegato 2) attraverso canali diversi da quelli definiti come raccolta urbana dal contratto di servizio oppure secondo modalità specifiche concordate con il gestore del servizio di raccolta e attestate dallo stesso, verrà applicata una riduzione sulla parte variabile della tariffa pari al 20%.
4. Viene riconosciuto uno sconto pari a 40 centesimi di euro/kg di rifiuto (esclusi gli imballaggi terziari) prodotto dall’attività ed avviato al riciclo-recupero a condizione che:
a) il richiedente produca al Comune apposita documentazione probante la tipologia e la quantità di rifiuto urbano avviato a riciclo-recupero;
b) risulti dimostrato l’avvio al recupero di almeno 250 kg all’anno di rifiuti urbani (imballaggi terziari esclusi);
c) il richiedente non goda già della detassazione totale delle superfici di produzione.
5. Lo sconto di cui al comma 4 non potrà in ogni caso essere superiore al 80% del tributo annualmente dovuto riguardante la parte variabile.
6. La riduzione viene applicata a conguaglio solo dopo dimostrazione da parte dell’utenza dell’avvenuto recupero tramite:
a) documentazione probante la tipologia e la quantità di rifiuto urbano avviato a recupero;
b) attestazione e fatture rilasciate dal soggetto che effettua l’attività di recupero;
c) copia del registro di carico e scarico;
d) copia dell’autorizzazione ai sensi di Legge dell’impianto di recupero;
e) presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 28 dicembre 2000, 445, attestante le condizioni ai punti a), b), c) e d).
7. La richiesta deve essere presentata, annualmente, entro il 30 giugno dell’anno cui si riferisce e la documentazione deve pervenire non oltre il 31 gennaio successivo.
8. In caso di violazione amministrativa accertata e ripetuta per motivi inerenti le modalità di smaltimento di rifiuti, il soggetto accertato decade dall’agevolazione per l’intero anno.

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