1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 659, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell’anno solare: riduzione del 30%;
b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30 %;
c) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30%.
Ulteriori riduzioni tariffarie ai sensi dell’articolo 1, comma 659, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono essere determinate dalla delibera consiliare che approva le tariffe del tributo.
2. Le riduzioni tariffarie e le esenzioni sopra indicate competono a richiesta dell’interessato e decorrono dall’anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.