Articolo 11 - Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come determinati sulla base del Piano economicofinanziario (PEF), predisposto ai sensi dell’articolo successivo, trasmesso al Comune dall’Ente territorialmente competente (ETC), attualmente individuato nell’Assemblea territoriale d’Ambito (ATA).
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all’ articolo 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell’Autorità per regolazione dell’energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell’articolo 1, comma 655, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, nella misura del contributo a tale titolo erogato dallo Stato, è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.

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