Articolo 21 - Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche

1. Le riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, come previsto dall'articolo 1, comma 658, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono le seguenti:
a) riduzione del 10% della quota variabile della tariffa per gli utenti che aderiscono al progetto di incentivazione del compostaggio domestico attivato dall’Assemblea Territoriale d’Ambito (ATA) con decorrenza dalla data di presentazione della domanda;
b) fino ad un massimo complessivo pari al sessantacinque per cento (65%) della quota variabile della tariffa, si definisce una riduzione commisurata ai quantitativi di vetro, plastica, alluminio, oli esausti e carta conferiti direttamente dalle utenze domestiche secondo le modalità da indicare con successivo atto amministrativo.

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