1. Le riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, come previsto dall'articolo 1, comma 658, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono le seguenti:
a) riduzione del 10% della quota variabile della tariffa per gli utenti che aderiscono al progetto di incentivazione del compostaggio domestico attivato dall’Assemblea Territoriale d’Ambito (ATA) con decorrenza dalla data di presentazione della domanda;
b) fino ad un massimo complessivo pari al sessantacinque per cento (65%) della quota variabile della tariffa, si definisce una riduzione commisurata ai quantitativi di vetro, plastica, alluminio, oli esausti e carta conferiti direttamente dalle utenze domestiche secondo le modalità da indicare con successivo atto amministrativo.