1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. I contribuenti possono compensare i propri crediti con gli importi dovuti al Comune, come previsto dal Regolamento per la disciplina delle entrate comunali.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel Regolamento per la disciplina delle entrate comunali, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, con decorrenza dalla data dell’eseguito versamento.
5. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti previsti dal comma 5 dell’articolo 32 del presente regolamento.
6. Per le rateizzazioni si applicano le norme previste dal Regolamento per la disciplina delle entrate comunali.