Articolo 12 - Piano economico-finanziario

1. Sulla base della normativa vigente, il soggetto gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario (PEF), secondo quanto previsto dal Metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) allegato alla delibera n. 443/2019 dell’Autorità per regolazione dell’Energia, reti e ambiente (ARERA) e s.m.i. e lo trasmette all’Ente territoriale competente (ETC) ai fini della validazione.
2. Ai fini della validazione, il Piano economico finanziario è corredato dalle informazioni, dagli atti, dai dati impiegati e, in particolare, da: - una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge; - una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
3. La procedura di validazione, svolta dall’Ente territorialmente competente, consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del Piano Economico Finanziario, nonché nelle valutazioni e valorizzazioni dei parametri di competenza dello stesso Ente territorialmente competente.
4. Sulla base della normativa vigente, l’Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità per regolazione dell’energia, reti e ambiente (ARERA) il Piano Economico Finanziario per l’approvazione di competenza dell’Autorità, nelle forme individuate dalla stessa.
5. L’ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva il Piano economico-finanziario. Fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, i valori validati dall’Ente territorialmente competente.

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