Articolo 8 - Determinazione della superficie tassabile

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo dalla superficie calpestabile. Ai fini dell’applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all’articolo 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, o della TARSU, di cui al Capo 3° del D.Lgs. 30 dicembre 1993, n. 504.
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dalla compiuta attivazione delle procedure volte a realizzare l’allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all’articolo 1, comma 647, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall’80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.
3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.
4. La superficie calpestabile dei locali è determinata considerando la superficie dell’unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all’albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte, la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l’area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq. per colonnina di erogazione.
6. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

Ultime notizie correlate a Articolo 8 - Determinazione della superficie tassabile