1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio comunale tutti i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Per l’esercizio della facoltà di cui al comma 1, il rappresentante legale e/o il titolare dell’attività deve presentare apposita comunicazione, con la stessa forma e modalità previste dal presente regolamento per la dichiarazione TARI di cui all’articolo 30. La scelta delle utenze non domestiche di cui all’articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al Comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo. Solo per l’anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022.
3. Unitamente alla comunicazione di esonero deve essere presentata la seguente documentazione:
a) una relazione di stima dei quantitativi e descrizione della frazione dei rifiuti da conferire all’operatore privato, redatta sulla base dei quantitativi prodotti nell’anno precedente;
b) copia del contratto con l’operatore privato di valenza almeno annuale;
c) attestazione del legale rappresentante dell’operatore privato delle modalità di recupero dei rifiuti ad esso conferiti.
4. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il legale rappresentante e/o il titolare dell’attività che ha esercitato l’opzione ai sensi del comma 2 del presente articolo deve comunicare al Comune ed al gestore del servizio i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero e riciclo nell’anno precedente ai fini del computo del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani. La predetta comunicazione deve essere documentata dalla attestazione del legale rappresentate dell’operatore privato. In detta comunicazione va data prova della continuità del conferimento ad operatore privato.
5. L’opzione per il servizio privato è vincolante per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità di rientro al servizio pubblico dietro specifica richiesta del legale rappresentante o titolare dell’attività svolta nell’utenza non domestica, da comunicare al Comune ed al gestore del servizio pubblico entro il 30 giugno dell’anno precedente a quello di rientro. Nella comunicazione di rientro devono essere riportate tutte le indicazioni previste per la dichiarazione di cui all’articolo 30 del presente regolamento.
6. Il rientro alla fruizione del servizio pubblico è ammesso dal 1 gennaio dell’anno di riferimento e previa acquisizione del parere di fattibilità del gestore che deve essere resa entro gg. 30 dalla ricezione della richiesta di rientro da parte dell’utenza. In caso di cambiamento del gestore il termine di gg 30 decorre dall’inizio dell’attività da parte del nuovo gestore.
7. In difetto di espressa comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo, l’utenza non domestica si considera vincolata al servizio pubblico.
8. Nonostante l’esonero dal conferimento di tutti i rifiuti urbani dal servizio pubblico, ritualmente e validamente esercitato, l’utenza non domestica deve comunque la quota fissa della tariffa ed il TEFA di cui al successivo articolo 28, che vanno versate nei modi e termini stabiliti dal Comune per il versamento della TARI.