Articolo 16 - Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche, attive al primo gennaio dell’anno di imposta, sono suddivise nelle categorie di attività indicate nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, sulla base della categoria di occupazione dichiarata ed in mancanza sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall’ISTAT relativa all’attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell’attività effettivamente svolta.
2. Le nuove utenze non domestiche saranno suddivise sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO dichiarata.
3. Nel caso di discordanza tra attività dichiarata e codice ATECO attribuito all’unità locale, il dichiarante sarà invitato a produrre agli Uffici la modifica del codice ATECO. Il mancato aggiornamento costituisce motivo per l’avvio dell’accertamento d’ufficio volto a verificare l’effettiva attività svolta.
4. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d’uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
5. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte della medesima unità locale. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d’uso alle superfici con un’autonoma e distinta utilizzazione, espressamente dichiarata, o accertata d’ufficio.
6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un’attività economica o professionale, la stessa va dichiarata allegando planimetria in scala da cui risulti evidente la diversa destinazione dell’alloggio; in tal caso alla superficie utilizzata al fine professionale o imprenditoriale è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
7. Nelle unità immobiliari destinate per loro natura ad attività economica, artigianale o professionale va espressamente dichiarata la superficie eventualmente utilizzata come civile abitazione, allegando planimetria in scala; in tal caso alla superficie utilizzata a fine abitativo è applicata la tariffa prevista per le utenze domestiche.
8. In caso di svolgimento di più attività nel medesimo immobile, qualora non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l’una o l’altra attività, si fa riferimento all’attività principale desumibile dalla visura camerale, dalla denuncia del contribuente, o da altri elementi.

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