1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è applicato il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA), di cui all'articolo 19, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.