Articolo 27 - Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree scoperte pubbliche o di uso pubblico nonché aree scoperte gravate da servitù di pubblico passaggio. Le occupazioni pari o eccedenti i 183 giorni sono soggette al tributo in via ordinaria. Si applicano, in quanto compatibili, le norme stabilite dai commi 816 e segg. della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e s.m.i..
2. Si considerano soggette al tributo giornaliero, disciplinato dal presente articolo:
a) le occupazioni realizzate nell’ambito di manifestazioni che comportino notevole afflusso di pubblico (politiche, culturali, sportive, folcloristiche, sagre, fiere, circhi e simili);
b) le occupazioni poste in opera per l’esercizio di un’attività commerciale in forma ambulante ricorrente;
c) le occupazioni con sedie e tavoli delle aree esterne agli esercizi commerciali;
d) le occupazioni con posteggi fissi o chioschi;
e) le aree occupate dai locali di servizio di cantieri (es. baracca/mensa);
f) le occupazioni realizzate per la distribuzione della free press e per il volantinaggio;
g) ogni altra occupazione che sia da annoverarsi per analogia alle precedenti. Non sono soggette al tributo giornaliero le aree la cui occupazione duri complessivamente meno di un giorno.
3. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica, aumentandola del 60%.
4. In mancanza della corrispondente categoria di attività è applicata la tariffa della categoria assimilabile per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

Ultime notizie correlate a Articolo 27 - Tributo giornaliero