Articolo 9 - Determinazione della tariffa del tributo

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 della normativa vigente e degli artt. 13, 14 e 16 del presente regolamento
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al successivo articolo 12. Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell’articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall’articolo 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

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