Articolo 32 - Riscossione

1. La tassa è versata utilizzando il modello di pagamento unificato F24 o il bollettino di conto corrente postale approvato con apposito decreto ministeriale, anche tramite canali telematici offerti dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali, o attraverso altri canali secondo le disposizioni normative vigenti in materia al momento dell’emissione.
2. Il soggetto gestore provvede all’invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l’importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l’ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d’uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l’importo di ogni singola rata e le scadenze e tutti gli elementi previsti dall’articolo 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212. L’avviso di pagamento dovrà inoltre contenere tutti gli obblighi deliberati in materia di trasparenza da ARERA. A tal fine, l’avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 5, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 2 rate aventi scadenza 16 maggio e il 2 dicembre. La prima rata è dovuta a titolo di acconto e determinata in misura pari al 50% della tassa dovuta con le tariffe deliberate per l’anno precedente, mentre l’ultima rata viene calcolata a saldo sulla base delle tariffe stabilite per l’anno di riferimento. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell’anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L’importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all’euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, articolo 1, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. L’arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
4. Fermo restando il sopradescritto meccanismo di versamento, solo per l’anno 2021, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia COVID-19, le scadenze di pagamento sono le seguenti: 30 settembre e 2 dicembre, salvo diverse disposizioni in merito previste da provvedimenti di natura legislativa nazionale se più favorevoli per il contribuente.
5. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
6. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell’utenza, che comportino variazioni in corso d’anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all’anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
7. Nell’ipotesi di dichiarazioni originarie di inizio possesso/detenzione presentate dopo l’emissione degli avvisi di pagamento, il soggetto gestore potrà inviare appositi avvisi di pagamento. In tal caso il versamento del tributo è effettuato in due rate con scadenze indicate nei medesimi avvisi.
8. Il contribuente è tenuto ad effettuare il versamento entro i termini di cui al precedente comma 3 per non incorrere nella sanzione prevista dal comma 695 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, legata all'omesso o insufficiente versamento della tassa risultante dalla dichiarazione. È obbligo del contribuente prestare la necessaria diligenza ed attivarsi in caso di mancato recapito del prospetto di calcolo (predisposto dal soggetto gestore per facilitare il versamento) del tributo per poter comunque seguire il versamento entro il relativo termine di scadenza.
9. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, in caso di mancato o parziale versamento dell’importo richiesto alle prescritte scadenze, il soggetto gestore provvede alla notifica di un sollecito di pagamento contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato, con addebito delle spese di notifica. In caso di inadempimento si procederà alla notifica dell’avviso di accertamento esecutivo come indicato nel precedente articolo 35, con irrogazione della sanzione per omesso o insufficiente versamento oltre agli interessi di mora e spese di notifica.
10. Per le somme liquidate ai sensi dell’articolo 35 del presente regolamento se non versate entro termini, si provvederà alla riscossione coattiva sulla base di atti di accertamento notificati che hanno acquisito l’efficacia di titolo esecutivo, ai sensi dell’articolo 1, commi 792-804, della Legge 27 dicembre 2019, 160.

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